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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 546

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 640 (in G.U. 21/12/1996, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
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Testo in vigore dal: 22-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  attuare  il  programma  di carattere previdenziale
riguardante il personale del Gruppo Alitalia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e dei trasporti e
della  navigazione,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                 Disposizioni per il Gruppo Alitalia
  1.  Al  fine  di  garantire  la prosecuzione del piano di riassetto
organizzativo  e  produttivo,  tenuto  conto  anche  del  processo di
liberalizzazione  nell'ambito  del  mercato  interno  comunitario, e'
autorizzato,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
secondo  periodo,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle
imprese  del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di
pensionamenti  anticipati  per  il  triennio  1995-1997,  nel  limite
massimo di 700 unita', sulla base dei seguenti criteri:
    a)   possono   essere  ammessi  al  beneficio  del  pensionamento
anticipato  i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso
di   almeno   30  anni  di  anzianita'  contributiva  e  assicurativa
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti.  Agli  stessi lavoratori il trattamento
pensionistico  viene  erogato  con  una maggiorazione dell'anzianita'
contributiva  e  assicurativa  pari  al  periodo  necessario  per  la
maturazione  del  requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni
regolanti  la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni
caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto  di  lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di
eta'.  Le  domande  di  pensionamento  anticipato sono irrevocabili e
devono  essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori
interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero
che  li  matureranno  nel  corso  del triennio 1995-1997, entro il 14
settembre  1996.  Le  imprese,  sulla base del programma triennale di
pensionamenti  anticipati,  sul quale vanno sentite le organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori,  e  delle  esigenze di ristrutturazione e
riorganizzazione,  provvedono  a  selezionare  le  domande presentate
trasmettendole  ai  competenti  enti  previdenziali.  Il  trattamento
pensionistico  decorre  dal  primo  giorno  del  mese successivo alla
risoluzione  del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di
incumulabilita'   e   incompatibilita'  previsti  per  i  trattamenti
pensionistici di anzianita';
    b) possono essere altresi' ammessi al beneficio del pensionamento
anticipato   rispetto  all'eta'  prevista  per  il  pensionamento  di
vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal
presente  articolo,  nonche' nell'ambito del limite massimo di cui al
presente  comma,  i  lavoratori  iscritti  all'assicurazione generale
obbligatoria   per   l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti
dipendenti  da imprese del Gruppo di eta' non inferiore ai 55 anni se
uomini  e  ai  50  se  donne  e  che  abbiano  maturato  i  requisiti
assicurativi  e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503.  Agli  stessi  spetta  una
maggiorazione  dell'anzianita'  contributiva  commisurata  ai periodi
mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se
donne.
  2.  Con  decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data  31  luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del
31  agosto  1996,  di  concerto  con  i  Ministri  del lavoro e della
previdenza  sociale  e  del  tesoro,  e' approvato il piano di cui al
comma 1.
  3. I lavoratori che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal presente
articolo   non   possono,  per  un  periodo  pari  all'entita'  della
maggiorazione    dell'anzianita'    contributiva    e    assicurativa
riconosciuta, assumere incarichi o intrattenere rapporti che comunque
comportino una prestazione d'opera o di attivita', anche occasionale,
con  le  imprese  del  Gruppo  Alitalia  ovvero con soggetti con esse
operanti.  Il  medesimo  divieto  si  applica anche con riguardo alle
imprese   operanti  nell'ambito  del  trasporto  aereo.  In  caso  di
violazione  delle  disposizioni di cui al presente comma l'erogazione
della  pensione  e'  sospesa  per  un  periodo pari all'entita' della
maggiorazione    dell'anzianita'    contributiva    e    assicurativa
riconosciuta.
  4.  I  divieti  di  cui  al  comma  3  si  applicano anche, fino al
compimento  dell'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai
lavoratori che fruiscono di incentivi alle dimissioni. L'inosservanza
di tali divieti comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di
ammontare pari al valore dell'incentivo ricevuto.
  5.   L'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi
per  l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997,
e'   rimborsato   ai   competenti   enti  previdenziali  su  apposita
rendicontazione  in  relazione  all'effettiva attuazione del piano di
cui al comma 2.
  6.  All'onere  di  lire  6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8
miliardi  per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si
provvede  a  carico  del  capitolo 3662 dello stato di previsione del
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  ((6-bis.  Entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente decreto il Governo riferisce al
Parlamento  in  merito  alle  modalita' con cui il Gruppo Alitalia ha
dato  seguito  ai  prepensionamenti,  agli  effetti sulle imprese del
Gruppo  medesimo  in  termini di nuova organizzazione e di efficienza
nonche' al rispetto delle finalita' del presente decreto)).