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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 540

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-10-1996
al: 22-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attuare il piano
di risanamento e di riordino della RAI  -  Radiotelevisione  italiana
S.p.a.;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1996;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di
amministrazione della societa' concessionaria del  servizio  pubblico
radiotelevisivo,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  trasmette  al  Ministro  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni,  che  lo  approva con decreto adottato di concerto
con il Ministro del tesoro, un piano  triennale  di  ristrutturazione
aziendale   che   deve   definire   in  dettaglio  gli  obiettivi  di
razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e
finanziari. In caso di mancata approvazione del piano  triennale,  il
decreto motivato di reiezione e' comunicato dal Governo ai Presidenti
del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei deputati per le
determinazioni  di   loro   competenza,   ivi   compresa   ai   sensi
dell'articolo  2,  comma  1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come
sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, la nomina dei  nuovi
componenti del consiglio di amministrazione.
  2.  L'articolo  4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 4 (Convenzione) . - 1. Entro il 31 marzo  1994  e'  stipulata
una  convenzione tra la societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo   ed   il   Ministero    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni,  anche  al  fine di adeguare la convenzione stessa
alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.
   2.  La  convenzione  disciplina,  in  attuazione   della   vigente
normativa  in  materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della
societa' concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni,
di un contratto  di  servizio  nel  quale  per  ciascun  triennio  e'
indicato  l'ammontare  del  canone  di  concessione,  proporzionato a
quello  sostenuto  dalle  imprese  radiotelevisive  private,  e  sono
individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni   fissa  l'adeguamento  annuale  del  sovrapprezzo,
dovuto dagli  abbonati  ordinari  alla  televisione,  del  canone  di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di
apparecchi  radioriceventi  o  televisivi  e  del  canone complessivo
dovuto per l'uso privato di apparecchi  radiofonici  o  televisivi  a
bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri
di  produttivita',  su obiettivi di qualita' del servizio, nonche' su
ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale,  e
non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di
inflazione  programmato.  La convenzione prevede altresi' procedure e
modalita' di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo
tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione
per  l'anno  1996  sara'  ridefinito  secondo le determinazioni della
relativa legge finanziaria.
   3. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di
servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che  esprime  il
proprio  parere  entro  trenta  giorni.  La  societa'  concessionaria
riferisce  trimestralmente  alla  Commissione  sull'attuazione  degli
indirizzi.".
  3. Il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione,
il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito
familiare  di  apparecchi  radioriceventi  o  televisivi ed il canone
complessivo dovuto per l'uso  privato  di  apparecchi  radiofonici  o
televisivi  a  bordo  di  automezzi o autoscafi e' fissato per l'anno
1995 e per l'anno 1996 nelle misure indicate, rispettivamente,  nella
tabella A e nella tabella B allegate al presente decreto.