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LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 6/11/1996
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Testo in vigore dal: 6-11-1996
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1 gennaio  1997,  le  istituzioni  culturali  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda,
al contributo ordinario annuale dello  Stato  mediante  l'inserimento
nell'apposita tabella emanata, entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro  per
i beni culturali e ambientali, di seguito denominato  "Ministro",  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  parere  delle
commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  del  competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i  beni  culturali  e
ambientali. La tabella e' sottoposta a revisione ogni tre  anni,  con
la medesima procedura. 
  2. Lo schema del decreto di  cui  al  comma  1  e'  trasmesso  alle
competenti commissioni parlamentari unitamente  ad  un  prospetto  in
cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e  consuntivi
relativi al bilancio ed all'attivita' delle istituzioni culturali  di
cui al medesimo comma 1. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.