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DECRETO-LEGGE 28 settembre 1996, n. 504

Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonchè per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1996, n. 602 (in G.U. 27/11/1996, n.278).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1996)
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Testo in vigore dal: 28-11-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  consentire  l'esercizio  dei diritti connessi alle
partecipazioni  azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti
il  limite previsto dallo statuto delle societa' partecipate, nonche'
per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                                EMANA
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  3,  comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "2. Con riferimento
alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato,
da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, (( . . . )), il
superamento  del  limite  di  cui  al  comma  1  comporta  divieto di
esercitare  il  diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto
diverso   da   quello  patrimoniale,  attinenti  alle  partecipazioni
eccedenti il limite stesso.".