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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 485

Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (in G.U. 20/11/1996, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/1996)
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Testo in vigore dal: 21-9-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  intese  a  rendere  meno  gravosi  per  i bilanci delle
societa'  sportive  gli  effetti di recenti decisioni comunitarie sui
trasferimenti degli atleti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo
sport,  di  concerto  con i Ministri delle finanze e del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  6  (Premio  di addestramento e formazione tecnica). - 1. Nel
caso  di  primo  contratto  deve  essere  stabilito dalle Federazioni
sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in
favore  della  societa'  od  associazione  sportiva  presso  la quale
l'atleta   ha  svolto  la  sua  ultima  attivita'  dilettantistica  o
giovanile.
   2.  Alla  societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di
tesseramento    dilettantistico    o    giovanile,    ha   provveduto
all'addestramento    e    formazione   tecnica   dell'atleta,   viene
riconosciuto   il   diritto   di   stipulare   il   primo   contratto
professionistico  con  lo  stesso  atleta.  Tale  diritto puo' essere
esercitato  in  pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con
le  modalita'  stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali
in  relazione  all'eta'  degli  atleti  ed alle caratteristiche delle
singole discipline sportive.
  3.  Il  premio  di addestramento e formazione tecnica dovra' essere
reinvestito,  dalle  societa'  od associazioni che svolgono attivita'
dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.".