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DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1996, n. 415

Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal: 1-9-1996
al: 30-6-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto  gli  articoli  1  e  21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
recanti  delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE
del  10  maggio  1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore
dei  valori  mobiliari  e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993,
relativa  all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e
degli enti creditizi;
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 maggio 1996;
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1996;
   Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di   grazia   e   giustizia   e   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Per "strumenti finanziari" si intendono:
   a)  azioni  e  altri titoli rappresentativi di capitale di rischio
negoziabili sul mercato dei capitali;
   b)  obbligazioni,  titoli  di  Stato  e  altri  titoli  di  debito
negoziabili sul mercato dei capitali;
   c) quote di organismi di investimento collettivo;
   d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
   e)  qualsiasi  altro titolo normalmente negoziato, che permetta di
acquisire  gli  strumenti  indicati  nelle  precedenti  lettere,  e i
relativi indici;
   f)  contratti  "futures"  su  strumenti  finanziari,  su  tassi di
interesse,  su  valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando
l'esecuzione  avvenga  attraverso  il  pagamento  di differenziali in
contanti;
   g)  contratti  di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di
interesse,  su  valute,  su  merci nonche' su indici azionari (equity
swaps),  anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
   h)  contratti  a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi
d'interesse,  a  valute,  a merci, e ai relativi indici, anche quando
l'esecuzione  avvenga  attraverso  il  pagamento  di differenziali in
contanti;
   i)  contratti  di  opzione  per acquistare o vendere gli strumenti
indicati  nelle  precedenti  lettere  e  i  relativi  indici, nonche'
contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci, e sui
relativi  indici,  anche  quando  l'esecuzione  avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
   j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti
lettere.
  2. I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.
  3. Per "servizi d'investimento" si intendono le seguenti attivita',
quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
   a) negoziazione per conto proprio;
   b) negoziazione per conto terzi;
   c)  collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto
a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
   d)  gestione su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi;
   e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione.
  4. Per "servizi accessori" si intendono i seguenti:
   a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
   b) locazione di cassette di sicurezza;
   c)  concessione  di  finanziamenti agli investitori per operazioni
rela-   tive  a  strumenti  finanziari,  nelle  quali  interviene  il
finanziatore;
   d) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di
strategia  industriale  e di questioni connesse, nonche' consulenza e
servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
   e)  servizi  connessi all'emissione o al collocamento di strumenti
finanziari,  ivi  compresa  l'organizzazione  e  la  costituzione  di
consorzi di garanzia e collocamento;
   f) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
   g)  intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di
servizi d'investimento.
  5. Si intendono per:
   a)  "Testo Unico bancario" (T.U. bancario), il decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
   b)  "legge fallimentare", il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni;
   c)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM),  l'impresa,
diversa   dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata
a  svolgere  servizi  di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
   d) "Stato comunitario", lo Stato appartenente all'Unione Europea;
   e) "impresa di investimento comunitaria", l'impresa, diversa dalla
banca,  autorizzata  a  svolgere servizi di investimento, avente sede
legale  e  direzione  generale  in  un  medesimo  Stato  appartenente
all'Unione Europea, diverso dall'Italia;
   f)  "impresa di investimento extracomunitaria", l'impresa, diversa
dalla  banca,  autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente
sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
   g)  "imprese  di investimento", le SIM e le imprese d'investimento
comunitarie ed extracomunitarie;
   h)  "servizi  ammessi  al  mutuo riconoscimento", i servizi di cui
alle  sezioni  A  e  C  della  Tabella  allegata al presente decreto,
autorizzati nello Stato comunitario d'origine;
   i)  "strumenti  finanziari  derivati",  gli  strumenti  finanziari
previsti dal comma 1, lettere f), g), h), i) e j).
AVVERTENZE
Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi degli
articoli  10,  comma  3,  e  11,  comma  2,  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato   il   rinvio.   Restano  invariati  il  valore  normativo  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo degli articoli 1 e 21 della legge 6 febbraio
          1996, n.  52 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee - legge comunitaria 1994), e' il seguente:
             1. Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di  direttive
          comunitarie.  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al
          Governo  per l'emanazione di decreti legislativi recanti le
          norme  occorrenti  per  dare  attuazione   alle   direttive
          comunitarie  o  sia  prevista  l'emanazione  di regolamenti
          attuativi, tra i principi e  i  criteri  generali  dovranno
          sempre  essere  previsti  quelli  della piena trasparenza e
          della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al  fine
          di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
          una  corretta  informazione dei cittadini, nonche' nei modi
          opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
            2. Se per effetto di  direttive  notificate  nel  secondo
          semestre   dell'anno  di  cui  al  comma  1  la  disciplina
          risultante  da  direttive  comprese  nell'elenco   di   cui
          all'allegato  A  e'  modificata  senza che siano introdotte
          nuove norme  di  principio,  la  scadenza  del  termine  e'
          prorogata di sei mesi.
            3.  I  decreti  legislativi  sono  adottati, nel rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          dell'Unione  europea,  congiuntamente   ai   Ministri   con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la materia e di
          concerto con i Ministri degli affari esteri,  di  grazia  e
          giustizia e del tesoro, se non proponenti.
            4.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
          1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro  quaranta
          giorni   dalla   data  di  trasmissione,  il  parere  delle
          Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine  i
          decreti  sono  adottati. Qualora il termine previsto per il
          parere  delle   Commissioni   scada   nei   trenta   giorni
          antecedenti  allo spirare del termine previsto al comma 1 o
          al comma 2, o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo
          e' prorogata di novanta giorni.
            5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge   il  Governo  puo'  emanare  disposizioni
          integrative e  correttive;  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri   direttivi  da  essa  fissati,  con  la  procedura
          indicata nei commi 3 e 4.
            21.  Servizi  di  investimento  nel  settore  dei  valori
          mobiliari  e  adeguatezza  patrimoniale  delle  imprese  di
          investimento mobiliare e degli enti creditizi:  criteri  di
          delega.  -  1.  L'attuazione  delle direttive del Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
             a) prevedere  che  la  prestazione  a  terzi,  a  titolo
          professionale,  dei  servizi  d'investimento indicati nella
          sezione  A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE   sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli  agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente;
             b) prevedere che le imprese di investimento  autorizzate
          in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in
          Italia  i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa
          in libera prestazione ovvero per il tramite di  succursali;
          stabilire,   altresi',   che  la  vigilanza  sulle  imprese
          autorizzate  sia  esercitata  dalle  autorita'  che   hanno
          rilasciato   l'autorizzazione,   mentre  restano  ferme  le
          attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia
          di   elaborazione   e   applicazione   delle    norme    di
          comportamento,    di   politica   monetaria,   nonche'   di
          costituzione,  funzionamento   e   controllo   di   mercati
          regolamentati;
             c)  definire  la  ripartizione  delle  competenze tra la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1,  ed  assicurando
          uniformita'  di  disciplina in relazione a servizi prestati
          ed evitando duplicazioni di  compiti  nell'esercizio  delle
          funzioni di controllo;
             d)  prevedere  che le autorita' italiane collaborino tra
          loro  e  con  le  autorita'  degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione  europea, degli Stati dell'Associazione europea
          di libero scambio (EFTA), ai  quali  si  applica  l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione di reciprocita', con le  autorita'  degli  Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
             e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e la
          disciplina delle partecipazioni al capitale  delle  imprese
          di   investimento,   ispirandole   a  criteri  obiettivi  e
          garantendo in ogni caso la sana e prudente  gestione  delle
          imprese d'investimento;
             f)  stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle
          autorita'  competenti  si  esplichi  avendo  riguardo  alla
          trasparenza  e  alla  correttezza  dei  comportamenti degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita',  alla  competitivita'  ed al buon funzionamento
          del sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e  prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli  intermediari  ammessi  allo  svolgimento di uno o piu'
          servizi di investimento;
             g)   prevedere   forme   di   vigilanza   regolamentare,
          informativa    e   ispettiva,   riguardanti   l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,     le     partecipazzioni      detenibili,
          l'organizzazione  amministrativa  e  contabile, i controlli
          interni, le  norme  di  comportamento,  l'informazione,  la
          correttezza  e  la  regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
          inoltre, essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e  la
          trasparenza dei conflitti di interesse;
             h)   stabilire  la  disciplina  di  comportamento  degli
          intermediari,   ispirandola    ai    principi    di    cura
          dell'interesse  del  cliente e dell'integrita' del mercato,
          di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di  equita'.
          Nella  applicazione  dei principi si dovra' altresi' tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori;
             i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener  conto
          della  professionalita'  dei promotori finanziari, anche al
          fine della consulenza relativa ai servizi finanziari  e  ai
          valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
             l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e
          sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi
          di  investimento  siano  distinti  da  quelli delle imprese
          affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso
          l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari  a
          soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovra'
          essere   uniforme   per   tutti   i   soggetti  autorizzati
          all'attivita' di intermediazione in  valori  mobiliari,  in
          particolare  mediante  l'assoggettamento  delle  imprese di
          investimento a provvedimenti cautelari, ad  amministrazione
          straordinaria,     nonche'     a     liquidazione    coatta
          amministrativa;
             m) prevedere il potere  delle  autorita'  competenti  di
          disciplinare,  in  conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
          ipotesi in  cui  le  transazioni  relative  agli  strumenti
          finanziari  negoziati  nei  mercati  regolamentati italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi;
             n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese di
          investimento  e  delle  banche  ai  mercati   regolamentati
          secondo  scadenze  temporali  che non penalizzino le banche
          italiane rispetto agli  altri  operatori.    Tali  soggetti
          potranno  acquistare  la  qualita' di membri dei sistemi di
          compensazione e liquidazione, nel rispetto  dei  criteri  e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
             o)   disciplinare   gli   obblighi  di  dichiarazione  e
          informazione  in  modo  da  contemperare  le  esigenze   di
          trasparenza  ed  efficienza  dei mercati regolamentati e il
          diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi  momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi;
             p)   le   disposizioni   necessarie  per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento  dei  servizi  di  investimento,  per  la   cui
          adozione  non  si debba provvedere con atti aventi forza di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste;
             q) disciplinare, secondo linee omogenee e  in  un'ottica
          di  semplificazione,  l'istituzione,  l'organizzazione e il
          funzionamento   dei   mercati   regolamentati,   prevedendo
          organismi  di  natura  privatistica,  che siano espressione
          degli intermediari  ammessi  ai  singoli  mercati  e  siano
          dotati   di  poteri  di  gestione,  autoregolamentazione  e
          intervento,  nonche'   disciplinare   l'articolazione,   le
          competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo,
          tenendo  conto  dei  principi  in  materia di vigilanza sui
          mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e  suc-
          cessive  modificazioni  e  integrazioni,  e nel decreto del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre  1987,  n.  556,  e
          relative disposizioni attuative;
             r)   prevedere  che,  fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge,
          nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          per assicurare l'osservanza delle norme  di  recepimento  e
          delle  disposizioni  generali  o  particolari emanate sulla
          base di esse si tenga conto dei  principi  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,  e  successive modificazioni, con
          particolare riguardo all'applicazione  delle  sanzioni  nei
          confronti  delle  persone fisiche. Dovra' essere sancita la
          responsabilita' delle imprese di investimento,  alle  quali
          appartengono   i  responsabili  delle  violazioni,  per  il
          pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del  diritto  di
          regresso  verso  i  predetti responsabili, nonche' adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema  dei  provvedimenti  cautelari  e  delle   sanzioni
          amministrative  applicabili alle violazioni di disposizioni
          in materia di servizi di investimento.
            2. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1,
          i decreti legislativi di attuazione delle direttive di  cui
          al   presente   articolo   dovranno  essere  emanati  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  al  fine  di  dare  pronta  attuazione ai
          principi   della   parita'   concorrenziale,    del    buon
          funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori,
          contenuti nelle direttive stesse.
            3.  In  sede  di  riordinamento  normativo  delle materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti comunque connessi, cui si
          provvedera'  ai  sensi   dell'articolo   8,   le   sanzioni
          amministrative  e  penali  potranno  essere  coordinate con
          quelle  gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
          e creditizia per violazioni che siano omogenee  e  di  pari
          offensivita'.   A   tal  fine  potra'  stabilirsi  che  non
          costituiscono  reato  e  sono   assoggettate   a   sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  sulla  base dei principi della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          e fino ad un ammontare massimo di  lire  trecento  milioni,
          violazioni  per  le quali e' prevista, in via alternativa o
          congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino  ad  un
          anno,  con  esclusione  delle  condotte volte ad ostacolare
          l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
          nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
          offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
            4. In  sede  di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari e gli  altri  aspetti  comunque  connessi  potra'
          essere  altresi'  modificata  la  disciplina  relativa alle
          societa' emittenti titoli sui  mercati  regolamentati,  con
          particolare  riferimento  al  collegio sindacale, ai poteri
          delle minoranze, ai sindacati di voto  e  ai,  rapporti  di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.
            - La direttiva 93/06/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.  n.  L
          14 dell'11 giugno 1993;
            -  La  direttiva 93/22/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          14 dell'11 giugno 1993
          Nota all'articolo 1:
            - Il D.Lgs. n. 385/1993 reca: "Testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia".
            - Il r.d. n. 267/1942 reca: "Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa".
            -  Per  il  testo  dell'articolo 107 del T.U. bancario si
          veda la nota all'articolo 64.