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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996, n. 316

Regolamento di attuazione dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-6-1996
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Testo in vigore dal: 28-6-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  2-bis  del  decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,
concernente  l'accertamento  con  adesione  del  contribuente ai fini
delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;
  Visto, in particolare, il  comma  6  del  citato  art.  2-bis,  che
demanda   ad   apposito  regolamento  la  disciplina  necessaria  per
l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione
degli uffici delle entrate, e per  la  loro  organizzazione,  secondo
criteri  di  efficienza  e  di trasparenza, che per la determinazione
delle modalita' di accertamento con  adesione  basate  sui  parametri
oggettivi,  coefficienti  presuntivi e studi di settore nonche' delle
modalita' e dei termini per  il  pagamento  delle  somme  dovute  per
effetto dell'adesione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 19 ottobre 1995;
  Ritenuto di chiarire, quanto alle osservazioni svolte dal Consiglio
di Stato sull'art. 2, comma 3, che l'impiego del mezzo  del  telefono
da parte degli uffici finanziari e' previsto per la sola convocazione
del  contribuente  per  procedere,  in  contraddittorio, alla stipula
dell'atto di accertamento con adesione;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 aprile 1996;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  2-bis del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari  di  reddito
di  impresa  e di reddito di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio
di arti e professioni nonche' ai soggetti di cui all'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. La definizione di cui al comma 1 e' ammessa  anche  qualora  sia
stato  notificato  avviso  di  accertamento relativo alle imposte sul
reddito  e  siano  ancora  pendenti  i  termini   per   la   relativa
impugnazione.  Ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
30  novembre  1994,  n.  656,  l'avvenuta  notifica  dell'avviso   di
rettifica  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto non preclude
l'accertamento con adesione del contribuente sia per  questa  imposta
sia per le imposte sul reddito. L'accertamento parziale con adesione,
successivo   alla   notifica  di  un  avviso  di  rettifica  ai  fini
dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   non   preclude   successivi
accertamenti, anche ai fini delle imposte sui redditi. In presenza di
un  avviso  di  accertamento  relativo  alle  imposte  sul reddito il
contribuente non puo' chiedere la  definizione  parziale  conseguente
alla  successiva  notificazione  di  un  avviso  di rettifica ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
  3.  L'accertamento  con  adesione  e' escluso oltre che nel caso di
omessa  presentazione  della  dichiarazione,   anche   in   caso   di
dichiarazione   nulla  o  non  sottoscritta,  salvo  l'effetto  della
regolarizzazione ai sensi delle disposizioni di legge.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - Il testo dell'art. 2-bis del D.L. 30  settembre  1994,
          n.   564   (Disposizioni   urgenti   in  materia  fiscale),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  novembre
          1994, n. 656, come modificato dall'art. 1, comma 4-bis, del
          D.L.  9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427 e dell'art. 1, comma 4,
          del D.L. 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla  legge
          20 novembre 1995, n. 495, e' il seguente:
             "Art.  2-bis (Accertamento con adesione del contribuente
          ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A.). -  1.  Ai
          fini  delle  imposte  sul reddito e dell'imposta sul valore
          aggiunto, la  rettifica  delle  dichiarazioni  puo'  essere
          definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione
          del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.
             2. La definizione non e' ammessa quando sulla base degli
          elementi,  dati  e  notizie  a  conoscenza  dell'ufficio e'
          configurabile   l'obbligo   di    denunzia    all'autorita'
          giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1, comma 1, 2,
          comma  3,  3  e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1982,
          n.  516,  e  successive modificazioni. Tale disposizione si
          applica  anche  quando  per i medesimi reati risulta essere
          stato  presentato  rapporto  dalla  Guardia  di  finanza  o
          risulta essere stata avviata l'azione penale.
             3.  La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima,
          l'inerenza  e  l'imputazione  a  periodo   dei   componenti
          positivi  e  negativi  del  reddito  di impresa o di lavoro
          autonomo ed ha  effetto  anche  per  l'imposta  sul  valore
          aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica,
          ai  fini  di  tale  ultima  imposta  il  contribuente  puo'
          richiedere la definizione, anche parziale nel caso  in  cui
          ricorrano  le  fattispecie  previste  dalla legge 7 gennaio
          1929, n. 4, e  successive  modificazioni,  e  dal  relativo
          decreto ministeriale di attuazione del 1 settembre 1931, la
          quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del
          presente  comma,  anche  ai fini delle imposte sul reddito.
          L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui  maggiori
          imponibili  con  l'aliquota  media del contribuente, a meno
          che questi effettui esclusivamente operazioni  esenti.  Nel
          caso   in   cui   il   contribuente   presenti  istanza  di
          accertamento con adesione a seguito della notificazione  di
          un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la
          relativa  impugnazione  dinanzi alle commissioni tributarie
          e' sospeso per centoventi giorni.
             4. Per la  definizione  il  contribuente  si  puo'  fare
          rappresentare  con  procura  speciale  non  autenticata. La
          definizione si perfeziona con il pagamento  delle  maggiori
          somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in
          base alle norme sull'autoliquidazione.
             5.  L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
          ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
          dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari,
          compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale.
          A   seguito   di   definizione   mediante   adesione    del
          contribuente,  le  sanzioni  per infedele dichiarazione, le
          sanzioni inerenti ad adempimenti  relativi  al  periodo  di
          imposta  a  cui  si riferiscono le dichiarazioni definite e
          ogni altra sanzione connessa con irregolarita' o  omissioni
          rilevabili  dalle  dichiarazioni  stesse  sono  applicabili
          nella misura di un quarto del minimo.
             6. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le
          disposizioni necessarie:
               a) per l'individuazione degli  uffici  competenti,  in
          attesa  della istituzione degli uffici delle entrate, e per
          la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e  di
          trasparenza;
               b)   per   la   determinazione   delle   modalita'  di
          accertamento con adesione basate  su  parametri  oggettivi,
          coefficienti  presuntivi  e  studi di settore nonche' delle
          modalita' e dei termini per il pagamento delle somme dovute
          per effetto dell'adesione.
             7.  Cessano  di  avere  efficacia le norme in materia di
          determinazione delle quote  di  capacita'  operativa  degli
          uffici  delle  entrate  e  della  Guardia  di  finanza,  da
          destinare  ai  controlli  dei  contribuenti   che   abbiano
          dichiarato  un reddito di ammontare inferiore al contributo
          diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'art.   62-sexies
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
             8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui
          al presente articolo non sono tenuti ai fini  fiscali  alla
          conservazione  delle  scritture  e  dei documenti contabili
          relativi all'esercizio oggetto  dell'accertamento,  con  la
          sola esclusione dei registri I.V.A.
             9.  Per  l'anno  1994,  il  termine per la pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dei  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  di  cui all'art. 11, comma 1, del
          decreto-legge 19 settembre 1992, n.   384, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438, con i
          quali   sono   determinati  i  coefficienti  presuntivi  di
          compensi e di ricavi, e' fissato al 15 dicembre 1994".
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 2-bis del D.L. n.  564/1994  si
          veda in nota alle premesse.
             - Il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
             "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata).  -  1.  I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili.
             2.  Le  quote  di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore all'inizio del periodo di imposta; se  il  valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
               a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza;
               b)  le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               c)  le  associazioni  senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
               d)   si   considerano   residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che  per  la  maggior  parte  del  periodo  di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o   l'oggetto   principale   nel  territorio  dello  Stato.
          L'oggetto  principale  e'  determinato  in  base   all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura privata autenticata,  e,  in  mancanza,  in  base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
             4.  I  redditi  delle  imprese familiari di cui all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a ciascun  familiare,  che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
               a) che i familiari partecipanti all'impresa  risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio   del   periodo   di   imposta,    recante    la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
               b) che la dichiarazione dei redditi  dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
               c)   che  ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
             5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
          redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado  e  gli
          affini entro il secondo grado".