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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 febbraio 1996, n. 261

Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/1996
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vigente al 23/04/2024
  • Articoli
  • FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI
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  • 3
  • SERVIZI DI VIGILANZA
    NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO
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  • 7
  • 8
  • 9
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-5-1996
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Viste le leggi 13 maggio 1961, n. 469, 26 luglio 1965, n. 966 e  18
luglio  1980,  n.  406,  nonche'  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  luglio  1982,  n.  577,  che  attribuiscono  al  Corpo
nazionale   dei   vigili  del  fuoco  le  competenze  in  materia  di
prevenzione e vigilanza antincendio;
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n.  361,
convertito,  con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437, che
fa carico al Ministro dell'interno di emanare la disciplina  organica
dei  servizi  di  vigilanza  antincendio,  da realizzarsi all'interno
dell'attivita' di spettacolo e  dei  compiti  ispettivi  affidati  al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  della  Direzione generale dello spettacolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota  n.  19/AG85
del 7 gennaio 1994;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 4 luglio 1994;
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 46445/4118/27 in data 30 agosto 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
  1.  La  vigilanza  antincendio,  compito  istituzionale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di  interesse
pubblico  che, in armonia con gli indirizzi gia' delineati in tema di
prevenzione incendi dal decreto del Presidente della  Repubblica  del
29  luglio  1982,  n.  577,  si  inserisce  nel  conseguimento  degli
obiettivi di sicurezza ed incolumita' delle  persone,  nonche'  della
salvaguardia  dei  beni  e della tutela dell'ambiente secondo criteri
applicativi omogenei nel territorio nazionale e  nel  rispetto  delle
iniziative  che  agli  stessi  fini  saranno adottate dalla Comunita'
economica europea e da altri organismi internazionali.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          steso  articolo  stabilisce  che  gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -   Il  D.P.R.  29  luglio  1982,  n.  577,  approva  il
          regolamento  concernente  l'espletamento  dei  servizi   di
          prevenzione e vigilanza antincendio.