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DECRETO-LEGGE 28 marzo 1996, n. 166

Norme in materia previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
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Testo in vigore dal: 30-3-1996
al: 28-5-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia previdenziale, dirette a dare attuazione alle
sentenze della Corte costituzionale, nonche' a disciplinare la tutela
previdenziale dei lavoratori autonomi e parasubordinati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e  del  bilancio  e della
programmazione  economica  e  per  il  coordinamento  delle politiche
dell'Unione europea;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale
                  n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994
  1.  Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui
trattamenti    pensionistici   erogati   dagli   enti   previdenziali
interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
mediante  assegnazione  agli aventi diritto di titoli di Stato aventi
libera  circolazione.  Tale rimborso avviene in sei annualita', sulla
base   degli   elenchi   riepilogativi  che  gli  enti  provvederanno
annualmente  ad  inviare  al  Ministero  del  tesoro. Con decreto del
Ministro  del  tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di
Stato,  ivi  compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di
assegnazione  dei medesimi agli aventi diritto, da effettuare tramite
l'ente  previdenziale  competente. Gli importi residuali eccedenti il
predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti.
  2.  Il  diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al comma 1
spetta  ai  soli  soggetti  interessati  e  ai loro superstiti aventi
titolo alla pensione di reversibilita' alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto.  La verifica annuale del requisito reddituale
per  il  diritto  all'integrazione  del trattamento e' effettuata non
solo  in  relazione  ai  redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con
riferimento  ai  redditi  degli anni successivi. Nella determinazione
dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono  gli
interessi  e  la  rivalutazione  monetaria.  Per gli anni successivi,
sulle  somme  ancora  da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella
misura  della  variazione  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le
famiglie  di  operai  ed  impiegati  accertata  dall'ISTAT per l'anno
precedente.  Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli
elenchi di cui al comma 1.
  3.  I  giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge  aventi  ad  oggetto  le  questioni  di cui al presente
articolo  sono  dichiarati  estinti d'ufficio con compensazione delle
spese  fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato restano privi di effetto.
  4.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno
1996  e  in  lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e
1998,  si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per il 1996, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.