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DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 133

Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1996)
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Testo in vigore dal: 21-3-1996
al: 19-5-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al
rifinanziamento   del   decreto-legge   23  dicembre  1994,  n.  727,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
per  assicurare  la  prosecuzione  degli  interventi  programmati  in
agricoltura,  nonche' di consentire alle aziende agricole di accedere
agli  interventi  compensativi  del  Fondo di solidarieta' nazionale,
anche  per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico
di  colture  ammissibili  all'assicurazione  agevolata  che non siano
state di fatto assicurate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in
agricoltura  previsti  per  l'anno  1995, lo stanziamento di lire 800
miliardi   di   cui  al  decreto-legge  23  dicembre  1994,  n.  727,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
recante,  tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati
in agricoltura, e' aumentato di lire 875 miliardi.
  2.  Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le
regioni   e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con
riferimento  alle attivita' di propria competenza, entro il 30 luglio
1996,  redigono  apposita  relazione  al  Parlamento  con la quale si
descrive  il  grado  di  utilizzazione delle risorse finanziarie rese
complessivamente disponibili.
  3.  All'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede  a  carico dello
stanziamento  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per  l'anno  1995,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.