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DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1996, n. 76

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/2/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-2-1996
al: 27-4-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attuare il piano
di  risanamento  e  di riordino della RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a.;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di
amministrazione  della  societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   trasmette  al  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  che  lo  approva con decreto adottato di concerto
con  il  Ministro  del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione
aziendale   che   deve   definire   in  dettaglio  gli  obiettivi  di
razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e
finanziari.  In  caso di mancata approvazione del piano triennale, il
decreto motivato di reiezione e' comunicato dal Governo ai Presidenti
del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei deputati per le
determinazioni   di   loro   competenza,   ivi   compresa   ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come
sostituito  dall'articolo 7 del presente decreto, la nomina dei nuovi
componenti del consiglio di amministrazione.
  2.  L'articolo  4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  4  (Convenzione)  . - 1. Entro il 31 marzo 1994 e' stipulata
una  convenzione tra la societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo    ed    il    Ministero    delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  anche  al  fine di adeguare la convenzione stessa
alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.
   2.   La   convenzione  disciplina,  in  attuazione  della  vigente
normativa  in  materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della
societa' concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni,
di  un  contratto  di  servizio  nel  quale  per  ciascun triennio e'
indicato  l'ammontare  del  canone  di  concessione,  proporzionato a
quello  sostenuto  dalle  imprese  radiotelevisive  private,  e  sono
individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni   fissa  l'adeguamento  annuale  del  sovrapprezzo,
dovuto  dagli  abbonati  ordinari  alla  televisione,  del  canone di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di
apparecchi  radioriceventi  o  televisivi  e  del  canone complessivo
dovuto  per  l'uso  privato  di apparecchi radiofonici o televisivi a
bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri
di  produttivita',  su obiettivi di qualita' del servizio, nonche' su
ulteriori  indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale, e
non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di
inflazione  programmato.  La convenzione prevede altresi' procedure e
modalita' di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo
tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione
per  l'anno  1996  sara'  ridefinito  secondo le determinazioni della
relativa legge finanziaria.
   3. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di
servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il
proprio  parere  entro  trenta  giorni.  La  societa'  concessionaria
riferisce  trimestralmente  alla  Commissione  sull'attuazione  degli
indirizzi.".
  3. Il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione,
il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito
familiare  di  apparecchi  radioriceventi  o  televisivi ed il canone
complessivo  dovuto  per  l'uso  privato  di apparecchi radiofonici o
televisivi  a  bordo  di  automezzi o autoscafi e' fissato per l'anno
1995  e per l'anno 1996 nelle misure indicate, rispettivamente, nella
tabella A e nella tabella B allegate al presente decreto.