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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 574

Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/1/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1996, n. 105 (in G.U. 04/03/1996, n.53).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1996)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-1-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  riparto  degli  oneri  derivanti dagli
incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17,  comma
5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  di
concerto   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                         Riparto degli oneri
  1. Con effetto dal 1 gennaio  1996,  il  criterio  di  riparto  tra
datore  di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi
delle aliquote contributive di cui all'articolo 17,  comma  5,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.