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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 559

Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico ricreativo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal: 30-12-1995
al: 27-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,  in attesa di
definire  il  trasferimento  alle  regioni  dei  fondi  necessari per
l'esercizio  delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo
destinato  ad  uso  turistico-ricreativo, di consentire alle medesime
regioni  la  possibilita'  di  avvalersi  delle Capitanerie di porto,
anche  al fine di assicurare la continuita' delle attivita' da queste
espletate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59
del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616,
le  amministrazioni  regionali,  fino  al  31  dicembre 1998, possono
avvalersi   delle  capitanerie  di  porto  e  degli  uffici  da  esse
dipendenti  in conformita' ad apposita convenzione gratuita stipulata
con  il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una
convenzione  tipo  approvata  dalla conferenza di cui all'articolo 12
della  legge 28 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri
a carico delle Capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali
uffici  esercitano  le  funzioni  in  materia  di  demanio  marittimo
destinato  ad  uso  turistico-ricreativo  in relazione funzionale con
l'amministrazione  regionale.  Fino  alla  data  della sottoscrizione
della predetta convenzione il servizio continuta ad essere assicurato
dalle competenti Capitanerie.