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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 544

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1996)
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Testo in vigore dal: 28-12-1995
al: 26-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  conformare  la
disciplina  in materia di bilancio delle imprese operanti nei settori
dell'editoria e della radiodiffusione alle normative  comunitarie  di
cui  al  decreto  legislativo  9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare
altresi'   al   Garante   per   la   radiodiffusione   e   l'editoria
l'acquisizione  di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio
delle  funzioni  istituzionali,  uniformando  i  flussi   informativi
provenienti  dagli  operatori  del settore editoriale e da quelli del
settore radiotelevisivo;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assegnare
contributi straordinari a favore del Teatro dell'Opera di Roma, e del
Teatro   alla   Scala   di   Milano,   al   fine   di  conseguire  la
ristrutturazioneorganizzativa  ed  il  risanamento  finanziario   dei
medesimi  enti,  nonche'  a  favore del Teatro comunale dell'Opera di
Genova,  al  fine  di  assicurare  il  pieno   funzionamento   e   la
valorizzazione degli impianti;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
intervenire sulla disciplina della durata di protezione  del  diritto
d'autore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               CAPO I
                               Art. 1.
             Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
                 per la radiodiffusione e l'editoria
  1.  Il  Garante  per  la radiodiffusione e l'editoria determina con
propri provvedimenti da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana, stabilendo altresi' le modalita' e i termini di
comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai
termini fissati, i dati contabili  ed  extra  contabili,  nonche'  le
notizie  che  i  soggetti  di  cui  agli articoli 11, commi secondo e
quarto, 12, 18, commi primo, secondo e  terzo,  e  19,  comma  primo,
della  legge  5  agosto  1981,  n. 416, all'articolo 11 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni,  agli
articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6,
comma  3,  del  decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.  422,  sono  tenuti  a
trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati che devono formare oggetto
di  comunicazione  da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge  27  agosto
1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422. Le fondazioni, gli  enti  morali,  le  associazioni,  i
gruppi  di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo
di lucro, le imprese individuali,  che  siano  editrici  di  un  solo
periodico  che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un
solo periodico distribuito in un'unica area  geografica  provinciale,
ovvero  di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i
ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 20 per
cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
sola  concessione  per  la radiodiffusione in ambito locale, sonora o
televisiva, sono tenuti ad inviare  annualmente  al  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria  una  comunicazione  unica,  su  carta
semplice, recante i seguenti dati:
    a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o  dell'ente,
o  del  gruppo,  o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione
sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro,
con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
    b) nome e codice fiscale del titolare  dell'impresa  individuale,
nonche'  eventuale  ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563
del codice civile;
    c) sede legale;
    d) elenco e tiratura dei periodici  editi,  con  indicazione  del
soggetto   proprietario   delle   testate   se  diverso  dall'editore
dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
    e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti
a tempo pieno;
    f)  contributi  pubblici,  ricavi  da  vendite,   abbonamenti   e
pubblicita'.
  2.  Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti
e documenti ai soggetti di  cui  al  comma  1,  fissando  i  relativi
termini,  i  dati  ivi  previsti sono stabiliti dal Garante medesimo,
anche avuto riguardo alle voci  di  stato  patrimoniale  e  di  conto
economico  di  cui  agli  articoli 2424 e seguenti del codice civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
  3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei
confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,  dell'articolo  1,  comma
ottavo,   della   legge  5  agosto  1981,  n.  416,  come  sostituito
dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e  dell'articolo
37  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al
comma 1.
  4. In sede  di  prima  applicazione,  i  provvedimenti  di  cui  al
presente  articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.