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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1995, n. 531

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile e gli uffici delle relative istruttorie e adozioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1996)
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vigente al 01/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-1-1996
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
febbraio 1990, n. 112;
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerati i risultati dell'indagine ricognitiva effettuata presso
gli uffici del Dipartimento della protezione civile in relazione alla
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 20 luglio 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi   di  competenza  di  organi  del  Dipartimento  della
protezione civile sia che conseguano obbligatoriamente  a  iniziative
di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
  2.  I  procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione
civile devono concludersi con un provvedimento espresso  nel  termine
stabilito,  per  ciascun  procedimento,  nelle  tabelle allegate, che
costituiscono  parte  integrante  del  presente  regolamento  e   che
contengono,  altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente
e della fonte normativa.
  3. In caso di mancata inclusione del  procedimento  nelle  allegate
tabelle, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte
legislativa  o  regolamentare  o,  in mancanza, nel termine di trenta
giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Per  il  testo  degli  articoli  2 e 4 della legge n.
          241/1990 si veda in nota alle premesse.
          Note alle premesse:
             - La legge n. 225/1992 reca: "Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile".
             - Il D.P.C.M. n. 112/1990 reca: "Regolamento concernente
          istituzione   ed   organizzazione  del  Dipartimento  della
          protezione  civile   nell'ambito   della   Presidenza   del
          Consiglio".
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.    241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di   accesso   ai   decreti
          amministrativi):
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non  sia  direttamente  stabilito  per
          legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
          tenute a  determinare  per  ciascun  tipo  di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  prima  della  loro  emanazione. Ai sensi del
          comma 4 dello stesso articolo, gli  anzidetti  regolamenti,
          che  devono  recare  la denominazione di "regolamento" sono
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 4 prevede che
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed   i   regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si  rimanda  alla
          nota al titolo.