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DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1995, n. 526

Disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 febbraio 1996, n. 53 (in G.U. 12/02/1996, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1996)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 15-12-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  estinzione  di crediti di imposta e di
riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 13 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                  Estinzione di crediti di imposta
  1.  Al  fine  di  consentire  la  completa  estinzione  dei crediti
d'imposta  relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli
1  e  5  del  decreto-legge  23  maggio 1994, n. 307, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22  luglio 1994, n. 457, e' autorizzata
l'assegnazione  di titoli di Stato per un importo aggiuntivo rispetto
a  quanto  gia'  previsto  dalle disposizioni vigenti non superiore a
lire  8.689  miliardi,  con  l'imputazione  della  relativa  spesa ad
apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per  l'anno  finanziario  1995. L'amministrazione finanziaria procede
all'estinzione  dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a
ciascun  credito computati fino al 31 dicembre 1995. Il godimento dei
titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1996.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
8.689  miliardi  per  il 1995 e valutato in annue lire 825 miliardi a
decorrere  dal 1996, si provvede, quanto a lire 8.689 miliardi per il
1995  e  lire  722  miliardi  per  ciascuno  degli  anni 1996 e 1997,
mediante  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  1995-1997,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  finanziario  1995,  all'uopo
utilizzando  parte  dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
tesoro  e,  quanto a lire 103 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e
1997,   mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate   rivenienti
dall'applicazione  delle ritenute sui titoli di Stato di cui al comma
1.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Le  somme  iscritte  in bilancio per l'estinzione di crediti di
imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ivi comprese quelle
di  cui  al comma 1, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate  negli  esercizi  successivi  in  deroga alle disposizioni
contabili.