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LEGGE 29 novembre 1995, n. 522

Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

note: Entrata in vigore della legge: 10/12/1995
Testo in vigore dal: 10-12-1995
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16
novembre 1989.