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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. 451

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-10-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563 (in G.U. 30/12/1995, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal: 31-10-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di utilizzare, ad
integrazione delle Forze di polizia gia'  dislocate  sul  territorio,
contingenti    di    Forze   armate   in   attivita'   di   controllo
dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e  fino  al  31  ottobre  1995,  i
prefetti  delle  province  della  regione  Puglia sono autorizzati ad
avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento  di
attivita'   di  controllo  della  frontiera  marittima  per  esigenze
connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime
province. Al personale militare impiegato  nelle  predette  attivita'
sono  attribuite le funzioni e le indennita' rispettivamente previste
dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 27  luglio  1992,
n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992,
n.  386,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  dai medesimi
articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.