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DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1995, n. 435

Disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-10-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 19 dicembre 1995, n. 537 (in G.U. 22/12/1995, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1995)
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Testo in vigore dal: 27-10-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in  materia  di  dismissione  delle  partecipazioni  del
Tesoro  nella  Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., al
fine di realizzare la effettiva e tempestiva privatizzazione di detto
istituto bancario;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 ottobre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Disposizioni concernenti la Cassa per il credito
                       alle imprese artigiane
  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489,
e' sostituito dal seguente:
  "  4.  Il  Ministero  del  tesoro  dismette  le  azioni  di propria
pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane  S.p.a.,
vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso,
con   modalita'   idonee   a   garantire  il  migliore  servizio  per
l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro  del  tesoro.  Tale
decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali
da garantire:
    a) la possibilita' di partecipare al capitale sociale della Cassa
da  parte  delle  imprese  artigiane  iscritte  negli  albi  previsti
dall'articolo 5 della legge 8 agosto  1985,  n.  443,  nonche'  delle
associazioni  artigiane  di  categoria maggiormente rappresentative e
delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in
forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui  agli  articoli
29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
    b)  una  adeguata  presenza, negli organi sociali della Cassa, di
esponenti dell'artigianato;
    c) la permanenza della destinazione  dell'attivita'  della  Cassa
all'esclusivo interesse dell'artigianato.".