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DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 430

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/11/1995
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Testo in vigore dal: 3-11-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  per  la funzione pubblica e gli affari
regionali,  di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Delega delle funzioni amministrative
          in materia di collocamento e avviamento al lavoro
  1.  Dopo  l'art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 280, e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  9-bis. - 1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e
Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal
1  gennaio  1996  e'  delegato  alle  province  autonome  di Trento e
Bolzano,   l'esercizio   delle   funzioni  amministrative  attribuite
all'ufficio  regionale  e  agli uffici provinciali del lavoro e della
massima   occupazione  di  Trento  e  Bolzano  nonche'  alle  sezioni
circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori.
   2.  Sono  trasferiti  a decorrere dal 1 gennaio 1996 alle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  gli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione  nonche'  le sezioni circoscrizionali per
l'impiego  aventi sedi nei rispettivi territori; dalla stessa data e'
soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
Le  province  succedono  nella  proprieta' delle attrezzature e degli
arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso ricadenti nei
loro territori, nonche' dei contratti di locazione degli immobili.
   3.  Le  province  disciplinano  con  legge  l'organizzazione delle
funzioni delegate.
   4.  Fino  all'inquadramento  nelle  amministrazioni provinciali il
personale  di  ruolo  e  non di ruolo degli uffici trasferiti nonche'
quello  del soppresso ufficio regionale e' messo a disposizione della
provincia  territorialmente  competente  conservando  lo stesso stato
giuridico  e il trattamento economico in godimento; il relativo onere
e' a carico del bilancio della provincia.
   5.  Il  personale  di  cui  al  comma  4 ha diritto di chiedere il
mantenimento  in  servizio presso l'amministrazione dello Stato entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della normativa
provinciale  di  inquadramento,  mantenendo  la  propria posizione di
ruolo  ovvero  non  di  ruolo. Il restante personale che non esercita
tale  diritto  e'  trasferito  alle province nel rispetto dello stato
giuridico  e  del  trattamento  economico  in  godimento  secondo  le
modalita' stabilite dalla normativa provinciale. Il personale addetto
al soppresso ufficio regionale del lavoro ha diritto di optare per il
trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province.
   6.  Il  personale  che  chiede  il mantenimento in servizio presso
l'amministrazione    dello    Stato   viene   trasferito   ad   altre
amministrazioni   statali   operanti   nel   territorio   provinciale
conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito,
ovvero,  a  richiesta,  permane nella amministrazione di appartenenza
per essere destinato ad uffici di altre regioni.
   7.  In  corrispondenza  al  contingente di personale trasferito e'
ridotta,  con  decorrenza  dalla data del trasferimento, la dotazione
organica delle amministrazioni statali di provenienza.
   8.  Per  l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il
presente  decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.
   9.   Sino  a  quando  non  sia  diversamente  disposto  con  legge
provinciale,  gli  uffici  di cui al comma 1 continuano a svolgere le
attribuzioni  ad  essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle
funzioni delegate ai sensi del comma 1.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della  Repubblica  il  potere  di  promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
             - L'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con
          D.P.R. n.  670/1972, prevede che: "Con decreti  legislativi
          saranno   emanate  le  norme  di  attuazione  del  presente
          statuto, sentita una  commissione  paritetica  composta  di
          dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due
          del  consiglio  regionale, due del consiglio provinciale di
          Trento e due di quello di Bolzano.  Tre  componenti  devono
          appartenere al gruppo linguistico tedesco".
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo   dell'art.  5  del  D.P.R.  n.  526/1987
          (Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed   alle
          province  autonome  di  Trento e Bolzano delle disposizioni
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616) e' il seguente:
             "Art. 5. - E' delegato alle  province  di  Trento  e  di
          Bolzano,  per  il  rispettivo territorio, l'esercizio delle
          funzioni  amministrative  statali  concernenti   gli   albi
          provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi
          di  cui  agli  articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n.
          298.
             Nelle  province  di  Trento  e  di  Bolzano  i  comitati
          provinciali  per  l'albo  esercitano  anche le funzioni dei
          comitati regionali  e  sono  presieduti  dall'assessore  ai
          trasporti della provincia, che sostituisce il componente di
          cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6
          giugno 1974, n. 298.
             Nelle  stesse province il componente di cui alla lettera
          b), primo comma, della commissione per le licenze  previste
          dall'art.  33  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e'
          sostituito da un funzionario dell'assessorato ai  trasporti
          della   provincia   competente  per  territorio,  designato
          dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione
          di cui alla lettera f) dello stesso articolo.
             Il riferimento alle regioni  di  cui  al  settimo  comma
          dell'art.  41  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e'
          sostituito dal riferimento  alle  province  competenti  per
          territorio".