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DECRETO-LEGGE 26 settembre 1995, n. 402

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/9/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1996)
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Testo in vigore dal: 28-9-1995
al: 26-11-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  a  favore  delle  imprese  di autotrasporto di cose per
conto  di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei  Ministri dei trasporti e della navigazione e del
lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Interventi per il settore dell'autotrasporto
                       di cose per conto terzi
  1.  Per  il  secondo semestre dell'anno 1994 e' concesso un credito
d'imposta  di  lire  210  miliardi  a  favore delle imprese nazionali
autorizzate  all'esercizio  dell'autotrasporto  di  cose per conto di
terzi,  nonche'  un  contributo  di lire 8 miliardi per le imprese di
autotrasporto  di  Paesi  membri  dell'Unione  europea, rapportato ai
consumi  di  gasolio  per  autotrazione per i percorsi effettuati nel
territorio italiano.
  2.  Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi,
iscritti  all'albo  di  cui  alla  legge  6  giugno  1974, n. 298, e'
adottato,  ai  sensi  dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27
aprile  1990,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno  1990,  n.  165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  di  concerto con il Ministro delle finanze, allo
scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere
ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  dell'imposta
locale  sui  redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di
imposta  sulle  retribuzioni  dei dipendenti e sui compensi da lavoro
autonomo.
  3.  Il  credito  di  imposta  e' concesso fino ad un massimo di 100
veicoli per impresa.
  4.  Per  gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea
e'  adottato  apposito  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della
navigazione,  di  concerto  con il Ministro delle finanze, al fine di
consentire  la  concessione di un contributo rapportato ai consumi di
gasolio  per  autotrazione  per  i percorsi effettuati nel territorio
italiano,  nell'ammontare  e  con  le modalita' che saranno stabilite
nello stesso decreto.
  5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando,  per  lire  27  miliardi, l'accantonamento
relativo   al   Ministero  del  tesoro  e,  per  lire  191  miliardi,
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.