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DECRETO-LEGGE 26 luglio 1995, n. 310

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/07/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1995)
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    EDILIZIA.
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Testo in vigore dal: 27-7-1995
al: 25-9-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni al fine di rilanciare le attivita' economiche e favorire
la   ripresa   delle   attivita'   imprenditoriali,  nonche'  per  la
semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e  per i beni culturali e
ambientali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                      Modifiche all'articolo 39
                della legge 23 dicembre 1994, n. 724

  1.  All'articolo  39  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  al comma 4, quarto periodo, le parole: "dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite dalle seguenti:
"dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la presentazione della
domanda";
    b)   al  comma  18  le  parole:  "modificativi  di  quelli"  sono
sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";
    c)  alla  tabella  B  le  parole:  "10.000 a m(Elevato al Cubo)",
riferite   all'ultima  tipologia  di  abuso,  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "10.000  a  mq  oltre  all'importo  previsto  fino  a  750
m(Elevato al Cubo)";
    d)  al  titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli
oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente:
"dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e degli
oneri concessori".