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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1994, n. 774

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/7/95
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-7-1995
                             IL MINISTRO
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                      SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
 
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994;
  Vista la nota ACG/5(26)996 del 27 maggio 1994, ai  sensi  dell'art.
17,  comma  3, della legge n. 400 del 1988, con la quale lo schema di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
 
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza di organi del Ministero dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sia  che  conseguano
obbligatoriamente  a  iniziativa  di  parte  sia  che  debbano essere
promossi d'ufficio.
  2.  I  procedimenti  di  competenza   dell'amministrazione   devono
concludersi  con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per
ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione   dell'organo   o  ufficio  competente  e  della  fonte
normativa. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nelle
allegate  tabelle,  lo  stesso si concludera' nel termine previsto da
altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza,  nel  termine
di  trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
          Avvertenza:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.   241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedinento
          amministrativo   e   di  diritto  di  accesso  a  documenti
          amministrativi).
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale   nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  prima  della  loro  emanazione. Ai sensi del
          comma 4 dello stesso articolo, gli  anzidetti  regolamenti,
          che  devono  recare  la denominazione di "regolamento" sono
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si  rimanda  alla
          nota al titolo.