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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 febbraio 1995, n. 191

Regolamento recante modificazioni al regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/6/1995
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vigente al 03/05/2024
Testo in vigore dal: 10-6-1995
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regio  decreto  19  luglio  1941,  n. 1198, e successive
modificazioni;
  Vista  la  convenzione  tra  il  Ministero  delle  poste  e   delle
telecomunicazionie la societa' concessionaria SIP - Societa' italiana
per  l'esercizio  delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto il decreto ministeriale 8 settembre  1988,  n.  484,  con  il
quale  e'  stato  approvato  il  vigente  regolamento di servizio per
l'abbonamento telefonico;
  Visto  il  piano  regolatore  nazionale  delle   telecomunicazioni,
approvato  con  decreto  ministeriale  6  aprile 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile
1990;
  Vista  la decisione n. 842 del 31 ottobre 1992 con cui il Consiglio
di Stato, sez. VI, ha annullato  le  disposizioni  di  cui  al  comma
quarto  dell'art.  4,  al  comma settimo dell'art. 10, al comma sesto
dell'art. 25 e al comma secondo (rectius, comma terzo)  dell'art.  26
del citato regolamento;
  Considerato  che,  in  esecuzione  della citata decisione, si rende
necessario riformulare le disposizioni annullate, in  modo  che  esse
contemplino,  di  contro  a  quello  attuale, un "ristoro serio e non
fittizio" del danno subito dall'abbonato-utente per gli inadempimenti
in ognuna di esse disciplinati;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  tecnico   delle   poste,   delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 15 dicembre 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
GM/86141/4287/DL/Pon del 13 gennaio 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  il  secondo  comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8
settembre 1988, n. 484, e' aggiunto il seguente:
  "La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico  del
concessionario  non  esclude  l'azionabilita'  degli  ordinari rimedi
previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  23  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il  testo  vigente  dell'art.  1  del  regolamento  di
          servizio   per   l'abbonamento  telefonico,  approvato  con
          decreto  ministeriale  8  settembre  1988,  n.  484,   come
          modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  L'abbonamento  al  servizio  telefonico e'
          disciplinato dalle disposizioni di legge e di  regolamento,
          nonche'  dalle  altre  norme vigenti in materia di servizio
          telefonico ivi comprese quelle stabilite dalla  convenzione
          vigente  fra  la  SIP  -  Societa' italiana per l'esercizio
          delle telecomunicazioni p.a. ed il Ministero delle poste  e
          delle   telecomunicazioni   che   esercita  l'attivita'  di
          controllo  sulla  societa'  tramite  i  propri   competenti
          organi.
             Nella  polizza  di  abbonamento  sara'  indicato il foro
          competente per ogni eventuale controversia.
             La previsione nel presente regolamento di  indennizzi  a
          carico del concessionario non esclude l'azionabilita' degli
          ordinari  rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno
          da inadempimento".