stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1995, n. 177

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1995)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-5-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  3,  comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.
656, che demanda ad apposito regolamento la disciplina necessaria per
l'applicazione  del medesimo articolo, concernente l'accertamento con
adesione del contribuente  per  gli  anni  pregressi  ai  fini  delle
imposte sul reddito e sul valore aggiunto, nonche' per la definizione
delle modalita' di pagamento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 16 marzo 1995;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 1995;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Ambito di applicabilita' dell'accertamento
                   con adesione per anni pregressi
  1.  Le  disposizioni  dell'art.  3,  comma  1, del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari  di  reddito
di  impresa e di lavoro autonomo, nonche' ai soggetti di cui all'art.
5 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
riguardano  le  annualita'  relative  alle  imposte  sui  redditi   e
all'imposta  sul  valore  aggiunto  le  cui  dichiarazioni sono state
presentate entro il 30 settembre 1994.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  complessivo  del
contribuente,  l'accertamento  con  adesione  di  cui  all'art. 3 del
decreto-legge  30   settembre   1994,   n.   564,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  30 novembre 1994, n. 656, e al presente
regolamento definisce l'ammontare dell'imponibile esclusivamente  con
riferimento  ai  redditi  d'impresa,  di lavoro autonomo e ai redditi
imputati, ai sensi dell'art. 5 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ai soggetti ivi indicati.
  3. L'accertamento con adesione e' escluso, oltre che  nel  caso  di
omessa   presentazione   della   dichiarazione,   anche  in  caso  di
dichiarazione  nulla  o  non  sottoscritta,  salvo  l'effetto   della
regolarizzazione  ai  sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte
sui redditi e dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  l'imposta  sul  valore
aggiunto,  come  integrati, rispettivamente, dal comma 9-quater e dal
comma 9-ter dell'art. 1 del decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  330,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.
  4.  Se  e'  stato notificato avviso di accertamento, l'accertamento
con adesione e' escluso per tutti i tributi  relativi  all'annualita'
interessata.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  Il  testo  dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n.
          564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
          1994, n. 656, e' il seguente:
             "Art. 3 (Accertamento con adesione del contribuente  per
          anni  pregressi). - 1. La definizione di cui all'art. 2-bis
          del  presente  decreto,  limitatamente  alle  dichiarazioni
          presentate   entro   il  30  settembre  1994,  puo'  essere
          effettuata mediante  accettazione  degli  importi  proposti
          dagli  uffici  anche  sulla  base  di  elaborazioni operate
          dall'anagrafe tributaria che tengono  conto,  per  ciascuna
          categoria  economica,  della distribuzione dei contribuenti
          per fasce  di  ricavi  o  di  compensi  e  di  redditivita'
          risultanti  dalle  dichiarazioni.  La  definizione non puo'
          essere  effettuata  se  e'  stato  notificato   avviso   di
          accertamento.
             2.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          disposizioni  occorrenti  per  l'applicazione  del comma 1,
          nonche' le modalita' di  pagamento,  anche  rateizzato,  da
          effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995".
           Note all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 564/1994 si veda
          in nota alle premesse.
             - Il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
             "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata).  -  1.  I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili.
             2.  Le  quote  di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore all'inizio del periodo di imposta; se  il  valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
               a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza;
               b)  le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               c)  le  associazioni  senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
               d)  si  considerano  residenti  le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o  di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
             4. I redditi delle imprese  familiari  di  cui  all'art.
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione:
               a)  che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti;
               b)  che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
               c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella   propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente.
             5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
          redditi,  il  coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
          affini entro il secondo grado".
             - Il testo dell'art. 8,  quarto  comma,  del  D.P.R.  29
          settembre  1973, n. 600, come modificato dall'art. 1, comma
          9-quater, del D.L.  31 maggio 1994, n. 330, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n.  473,  e'  il
          seguente:  "La  dichiarazione  deve  essere sottoscritta, a
          pena di nullita', dal  contribuente  o  da  chi  ne  ha  la
          rappresentanza  legale o negoziale. La nullita' puo' essere
          sanata se  il  contribuente  provvede  alla  sottoscrizione
          entro  trenta  giorni  dal ricevimento dell'invito da parte
          dell'ufficio delle entrate territorialmente competente".
             - Il testo dell'art. 55, secondo comma, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633, come
          modificato dall'art.  1, comma 9-ter, del decreto-legge  31
          maggio  1994,  n. 330, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 luglio 1994, n. 473, e' il seguente:
             Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se  il  contribuente
          non   ha  presentato  la  dichiarazione  annuale  l'ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto  puo'  procedere  in  ogni
          caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
          dalla  previa  ispezione  della contabilita'.   In tal caso
          l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
          sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
          notizie   comunque   raccolti   o   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio  e  sono  computati  in  detrazione soltanto i
          versamenti eventualmente eseguiti  dal  contribuente  e  le
          imposte  detraibili ai sensi dell'art.  19 risultanti dalle
          liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
             Le disposizioni del precedente comma si applicano  anche
          se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione e
          il  contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal
          ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio  dell'imposta
          sul   valore   aggiunto,  alla  sottoscrizione  o  reca  le
          indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza  le
          distinzioni  e  specificazioni ivi richieste, sempreche' le
          indicazioni stesse non siano state regolarizzate  entro  il
          mese   successivo   a   quello   di   presentazione   della
          dichiarazione. Le  disposizioni  stesse  si  applicano,  in
          deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti
          ipotesi:
              1)  quando  risulta, attraverso il verbale di ispezione
          redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente  non  ha
          tenuto,  o  ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre scritture contabili obbligatorie a  norma  del  primo
          comma  dell'art.  2214  del  codice civile e delle leggi in
          materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni  di
          tali registri e scritture;
              2)  quando  dal  verbale  di  ispezione  risulta che il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante  delle  operazioni  ovvero  non ha conservato, ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
              3)  quando  le  omissioni  e  le   false   o   inesatte
          indicazioni  o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
          ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle  altre
          scritture  contabili  risultanti  dal verbale di ispezione,
          sono  cosi'  gravi,  numerose   e   ripetute   da   rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente.
             Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione  dell'imposta
          l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione di anno solare gia' decorsa,  senza  attendere  la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e   con  riferimento  alle  liquidazioni  prescritte  dagli
          articoli 27 e 33".