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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1995, n. 171

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/2004)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-5-1995
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 e 4;
   Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 31 ottobre 1994;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
   1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai  procedimenti
amministrativi  di  competenza  di  organi dell'Amministrazione degli
affari  esteri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di
parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
   2.  I procedimenti di competenza del Ministero degli affari esteri
devono   concludersi   con  un  provvedimento  espresso  nel  termine
stabilito,  per  ciascun  procedimento,  nelle  tabelle allegate, che
costituiscono   parte  integrante  del  presente  regolamento  e  che
contengono,  altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente
e   della   fonte  normativa.  In  caso  di  mancata  inclusione  del
procedimento  nelle  allegate  tabelle,  lo stesso si concludera' nel
termine  previsto  da  altra  fonte legislativa o regolamentare o, in
mancanza,  nel  termine  di  trenta giorni previsto dall'art. 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  di  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.   241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4.  Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art.  4.  -  1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  dell'istruttoria  e di ogni altro adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
          Note alle premesse:
             -  Per  il  testo  degli  articoli  2 e 4 della legge n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  prima  della  loro  emanazione. Ai sensi del
          comma  4  dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti,
          che  devono  recare la denominazione di "regolamento", sono
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 2 della legge  n.  241/1990  si
          veda in nota al titolo.