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LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).

note: Entrata in vigore della legge: 7/5/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2012)
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Testo in vigore dal: 7-5-1995
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    (Rapporti tra Stato ed UCEBI)
   1.    I  rapporti  tra  lo  Stato  e l'Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia (UCEBI)  sono  regolati  dalle  disposizioni  degli
articoli  che  seguono,  sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo
1993, allegata alla presente legge.
   2.  Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di  avere
efficacia ed applicabilita' nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da
essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi
e  delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge
24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto  28  febbraio  1930,  n.
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