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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 114

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/5/1995
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Testo in vigore dal: 5-5-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante  disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee legge  comunitaria  1993,  ed  in  particolare
l'art.  41,  concernente  delega  al  Governo  per l'attuazione della
direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, in  materia  di
prevenzione   e  riduzione  dell'inquinamento  dell'ambiente  causato
dall'amianto;
  Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme  relative  alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti
sulla  riorganizzazione  dei  controlli  ambientali  e  istituzionali
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
  Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.  277,  concernente,
tra  l'altro,  l'attuazione  della direttiva 83/477/CEE in materia di
protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi   connessi   con   una
esposizione all'amianto durante il lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  recante norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento  prodotto   dagli
impianti industriali;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
recante  linee  guida  per il contenimento delle emissioni inquinanti
degli impianti industriali e  la  fissazione  dei  valori  minimi  di
emissione,   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990;
  Vista   la   deliberazione   27   luglio    1984    del    Comitato
interministeriale  di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  recante  disposizioni  per  la
prima  applicazione  dell'art. 4 del predetto decreto, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1995;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e del  Ministro  dei  lavori  pubblici  e  dell'ambiente,  di
concerto  con  i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro e della sanita';
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
             Valore limite delle emissioni in atmosfera
  1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in  atmosfera
attraverso  i  condotti di scarico non deve superare il valore limite
di 0,1 mg/m(Elevato al Cubo) (milligrammi di amianto per  metro  cubo
di aria emessa).
  2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento atmosferico sono definiti nell'allegato A.
  3.  Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica,
potranno essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della  legge
27 marzo 1992, n. 257.
  4.  Restano  ferme,  in  quanto  non  derogate  dalle  disposizioni
contenute nei commi precedenti le disposizioni di cui al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988, n. 203, e successive
modifiche e integrazioni.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1993. L'art. 41 cosi' recita:
             "Art.   41   (Amianto:   criteri   di   delega).   -  1.
          All'attuazione della direttiva del  Consiglio  87/2z17/CEE,
          concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
          dell'ambiente   causato  dall'amianto,  si  provvedera'  in
          conformita' alla  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  e  nel
          rispetto delle disposizioni piu' restrittive vigenti per la
          tutela della salute e dell'ambiente".
             -  La direttiva 87/217/CEE e' pubblicato in GUCE n. L 85
          del 28 marzo 1987.
             Nota all'art. 1:
             - La legge 27 marzo 1992, n. 257,  reca  norme  relative
          alla  cessazione  dell'impiego dell'amianto. L'art. 3 cosi'
          recita:
             "Art. 3 (Valori limite). - 1. La concentrazione di fibre
          di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza
          o si trasforma o si smaltisce amianto, nei  luoghi  ove  si
          effettuano   bonifiche,   negli   ambienti   delle   unita'
          produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o  degli
          enti  autorizzati  alle  attivita'  di  trasformazione o di
          smaltimento  dell'amianto  o   di   bonifica   delle   aree
          interessate,  non  puo'  superare  i  valori limite fissati
          dall'art. 31 del decreto legislativo  15  agosto  1991,  n.
          277, come modificato dalla presente legge.
             2.  I  limiti, le procedure e i metodi di analisi per la
          misurazione  dei  valori  dell'inquinamento   da   amianto,
          compresi   gli   effluenti  liquidi  e  gassosi  contenenti
          amianto,  si  intendono  definiti  secondo   la   direttiva
          87/217/CEE  del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per
          l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della
          predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge
          29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992.
             3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui
          ai commi 1 e 2 del presente articolo sono  disposti,  anche
          su  proposta  della  commissione  di  cui  all'art.  4, con
          decreto del Ministro della  sanita',  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'ambiente  e  con il Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato.
             4. La lettera a) del comma 1 dell'art.  31  del  decreto
          legislativo  15  agosto  1991,  n. 277, e' sostituita dalla
          seguente:
              ' a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo'.
             5. Il comma 2 dell'art. 31 del  decreto  legislativo  15
          agosto 1991, n. 277, e' abrogato".
             -  Il  D.P.R.  24  maggio  1988,  n.  203, reca norme in
          materia di qualita' dell'aria,  relativamente  e  specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti industriali.