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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 110

Attuazione della direttiva 92/74/CEE in materia di medicinali omeopatici veterinari.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/4/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2006)
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Testo in vigore dal: 27-4-1995
al: 9-6-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 febbraio 1994,  n.  146,  e  in  particolare  gli
articoli 1, 2 e 28; 
  Vista la direttiva 92/74/CEE del Consiglio del 22  settembre  1992,
che amplia  il  campo  di  applicazione  della  direttiva  81/851/CEE
concernente  il  ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari ed amministrative relative ai medicinali  veterinari  e
che fissa disposizioni  complementari  per  i  medicinali  omeopatici
veterinari; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  119,  modificato
con decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1995; 
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e del Ministro della sanita',  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri,  di  grazia  e   giustizia,   del   tesoro   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 Definizione e campo di applicazione 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende  per   medicinale
omeopatico  veterinario  ogni  medicinale  veterinario  ottenuto   da
prodotti, sostanze  o  composti  denominati  "materiali  di  partenza
omeopatici" secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto
dalla Farmacopea europea o, in assenza  di  tale  descrizione,  dalle
farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. 
  2. Il medicinale omeopatico veterinario puo' contenere  anche  piu'
principi. 
  3. All'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
119, e' soppressa la lettera c). 
  4. All'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n. 119, e' aggiunta la seguente lettera: 
   " n) ove trattasi di medicinali omeopatici veterinari, la dicitura
'medicinale omeopatico per  uso  veterinario',  apposta  a  caratteri
chiari.". 
  5. Ai medicinali omeopatici veterinari si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,  e  successive
modifiche, salvo quanto previsto dal presente decreto. 
  6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) ai medicinali veterinari ad azione immunologica; 
    b)  ai  medicinali  omeopatici  veterinari  utilizzati  ai  sensi
dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 
119, come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n.  66;
tuttavia i tempi  d'attesa  sono  ridotti  a  zero  nel  caso  di  un
medicinale omeopatico veterinario  per  il  quale  il  contenuto  del
principio attivo e' presente in una concentrazione pari o inferiore a
una parte per milione. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  La  legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria per
          il 1993. Gli articoli 1, 2 e 28 cosi' recitano:
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A.
             2.  Se  per  effetto di direttive notificate nel secondo
          semestre   dell'anno  di  cui  al  comma  1  la  disciplina
          risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
          senza  che  siano  introdotte  nuove norme di principio, la
          scadenza del termine e prorogata di sei mesi.
             3.  I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta
          del   Ministro   per   il   coordinamento  delle  politiche
          comunitarie   congiuntamente  ai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
          Ministri  degli  affari esteri, di grazia e giustizia e del
          tesoro se non proponenti.
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a  seguito  di  deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri,  sono  trasmessi  alla  Camera dei deputati ed al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale
          termine i decreti sono adottati.
             5.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  il  Governo  puo'  emanare  disposizioni
          integrative  e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e
          criteri   direttivi  da  essa  fissati,  con  la  procedura
          indicata nei commi 3 e 4".
             "Art.  2  (Criteri  e  principi direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  dettati  negli  articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri generali:
               a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
               b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto
          ordinario  e speciale e delle province autonome di Trento e
          di  Bolzano  saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo
          1989,  n.  86,  e  l'art.  6,  primo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
               c)  per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
               d)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento  milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno
          previste,  in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
          cui  le  infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
          generali   dell'ordinamento  interno  del  tipo  di  quelli
          tutelati  dagli  articoli  34  e 35 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689.  In  tali  casi  saranno  previste: la pena
          dell'ammenda  alternativa all'arresto per le infrazioni che
          espongano  a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
          pena  dell'arresto  congiunta  a quella dell'ammenda per le
          infrazioni  che recano un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  lire  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          suindicati.   Nell'ambito   dei  limiti  minimi  e  massimi
          previsti,  le sanzioni suindicate saranno determinate nella
          loro  entita'  tenendo  conto  della  diversa potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta  in astratto, di specifiche qualita' personali del
          colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri
          di   prevenzione,   controllo   o  vigilanza,  nonche'  del
          vantaggio  patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare al
          colpevole  o  alla  persona  o  ente nel cui interesse egli
          agisce.  In  ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,
          per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
          saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
          a  quelle  eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
          per  violazioni  che  siano omogenee e di pari offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
               e)  eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardino    l'attivita    ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera'  a  norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'art.  1-ter,  comma  2,  della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
               f)   sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con  la
          disciplina   comunitaria,  che  l'onere  di  prestazioni  o
          controlli  da  eseguirsi  a  cura  di  uffici  pubblici  in
          applicazione  delle direttive da attuare sia posto a carico
          dei soggetti interessati;
               g)   all'attuazione   di   direttive   che  modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta  ampliamento della materia regolata, apportando le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
               h)  i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega".
             "Art.  28  (Direttive  in  materia  di  sanita' pubblica
          veterinaria:  criteri  di  delega). - 1. L'attuazione delle
          direttive  del  Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE
          sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  stabilire  modalita'  idonee  a tutelare la salute
          umana,  la  sanita'  animale e la salubrita' delle relative
          produzioni;
               b)  prevedere  procedure  di  vigilanza  e  sistemi di
          controllo razionali, efficaci e tempestivi;
               c)  assicurare  il  controllo  sulla  idoneita'  delle
          strutture di produzione dei medicinali;
               d)  disporre  procedure  e  prove  idonee a dimostrare
          l'efficacia e l'innocuita' del prodotto".
             -  La  direttiva  92/74/CEE  e'  pubblicata  in Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 297 del 13 ottobre
          1992.
             -  Il  D.Lgs.  27  gennaio 1992, n. 119, reca attuazione
          delle   direttive   81/851/CEE,   81/852/CEE,  82/20/CEE  e
          90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.
             -  Il  D.Lgs.  4  febbraio  1993, n. 66, reca attuazione
          delle  direttive  90/677/CEE  e  92/18/CEE  in  materia  di
          medicinali  veterinari  e  disposizioni complementari per i
          medicinali veterinari ad azione immunologica.
      Note all'art. 1:
             -  Per il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, vedi nota alle
          premesse.
          L'art. 2, comma 2, lettera c), cosi' recitava:
             "2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano:
              a)-b) (omissis).
               c) ai medicinali omeopatici".
             - L'art. 27 del citato D.Lgs. n. 119/1992 cosi' recita:
             "Art.  27. - 1. I recipienti e le confezioni esterne dei
          medicinali   veterinari   devono   recare,   in   caratteri
          leggibili,  le seguenti indicazioni approvate dal Ministero
          della sanita' e conformi alle informazioni e  ai  documenti
          forniti a norma dell'art. 4;
               a)   la   denominazione   del  medicinale  veterinario
          prevista  dall'art.  4,  comma  1,  lettera   b);   se   la
          denominazione  specifica  di  un medicinale contenente solo
          una sostanza attiva e' una denominazione di fantasia,  essa
          deve  essere  accompagnata  in  modo  chiaramente leggibile
          dalla  denominazione  comune  internazionale   raccomandata
          dall'Organizzazione  mondiale  della sanita' o, in mancanza
          di essa, dalla consueta denominazione corrente;
               b)  l'indicazione  qualitativa  e   quantitativa   dei
          principi  attivi  espressi  per  unita' di dosaggio oppure,
          secondo le modalita' di somministrazione per un particolare
          peso  o  volume,  utilizzando   la   denominazione   comune
          internazionale  raccomandata  dall'Organizzazione  mondiale
          della  sanita'  o,  in  assenza  di   essa,   la   consueta
          denominazione corrente;
               c) il numero del lotto di fabbricazione;
               d)  il  numero  dell'autorizzazione  all'immissione in
          commercio;
               e) il nome o la ragione sociale e il  domicilio  o  la
          sede  del  responsabile  dell'immissione in commercio o del
          fabbricante, se diverso;
               f) le specie animali cui il medicinale  e'  destinato,
          il modo e la via di somministrazione;
               g)  i  tempi  d'attesa,  anche  se  nulli, nel caso di
          medicinali veterinari somministrati  ad  animali  destinati
          alla produzione di alimenti;
               h) la data di scadenza;
               i)  le  precauzioni  particolari  di  conservazione se
          necessarie,  nonche'  eventuali  precauzioni  speciali   da
          prendere  per l'eliminazione del prodotto inutilizzato o di
          materiali di scarto;
               l) le indicazioni di  cui  all'art.  6,  comma  2,  se
          necessarie;
               m) la dicitura 'per uso veterinario'.
             2.   Alle  indicazioni  del  comma  1,  lettera  b),  si
          applicano le disposizioni  dell'allegato  I,  parte  prima,
          punto A.
             3.  Quando  si tratta di fiale, le indicazioni di cui al
          comma 1  devono  figurare  sulle  confezioni  esterne;  sui
          recipienti  sono  invece  necessarie  soltanto  le seguenti
          indicazioni;
               a) denominazione del medicinale veterinario;
               b) quantita' dei principi attivi;
               c) via di somministrazione;
               d) numero del lotto di fabbricazione;
               e) data di scadenza;
               f) dicitura 'per uso veterinario'.
             4. Per quanto riguarda  i  piccoli  recipienti,  diversi
          dalle  fiale, che contengono una sola dose di impiego e sui
          quali e' impossibile far figurare le indicazioni di cui  al
          comma  3,  le  disposizioni  dei  commi  1 e 2 si applicano
          limitatamente alla confezione esterna.
             5.   In   mancanza   di  confezione  esterna,  tutte  le
          indicazioni devono figurare sul recipiente.
             6. Le indicazioni prescritte devono essere riportate  in
          lingua italiana".
             - L'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 119/1992 cosi' recita:
             "Art.  3.  -  1.  I  medicinali veterinari fabbricati in
          Italia o importati possono essere commercializzati soltanto
          con  la  preventiva  autorizzazione  del   Ministro   della
          sanita', che tuttavia:
               a)  quando  la  situazione sanitaria lo richiede, puo'
          autorizzare la commercializzazione  o  la  somministrazione
          agli  animali  di  medicinali  veterinari,  che  sono stati
          autorizzati  da  un  altro  Stato  membro  in   base   alle
          disposizioni comunitarie;
               b)  in  caso  di  malattie  epidemiche gravi, consente
          temporaneamente  l'impiego  di  medicinali  veterinari   ad
          azione  immunologica,  senza  preventiva  autorizzazione di
          immissione  sul  mercato,   in   mancanza   di   medicinali
          appropriati  e  dopo  avere  informato la Commissione delle
          Comunita'   europee    delle    condizioni    di    impiego
          particolareggiato.
             2.    L'autorizzazione   alla   commercializzazione   di
          medicinali veterinari destinati  alla  somministrazione  ad
          animali  le  cui carni o prodotti sono destinati al consumo
          umano non puo' essere concessa a meno che:
               a)  l'impiego  della   sostanza   o   delle   sostanze
          farmacologicamente    attive   contenute   nel   medicinale
          veterinario sia gia' stato autorizzato in altri  medicinali
          veterinari  dal  Ministro  della  sanita'  alla data del 31
          dicembre 1991;
               b) la sostanza o le sostanze farmacologicamente attive
          siano incluse negli allegati I, II o  III  del  regolamento
          CEE  2377/90  del  Consiglio della Comunita' europea del 26
          giugno 1990.
             3.  E'  vietata  la  somministrazione  agli  animali  di
          medicinali  veterinari  non autorizzati salvo che si tratti
          delle  sperimentazioni  di  medicinali  veterinari  di  cui
          all'art.  4,  comma 1, lettera l), effettuate conformemente
          alla normativa vigente; la commercializzazione di  alimenti
          ottenuti    da    animali    trattati   nel   corso   delle
          sperimentazioni puo' avvenire solo se  e'  stato  accertato
          dall'autorita'  sanitaria  che tali alimenti non contengono
          residui che possano costituire un  rischio  per  la  salute
          umana.
             4. Fatte salve le norme piu' severe e' richiesta ricetta
          non  ripetibile  rilasciata  da  un  medico veterinario per
          fornire al pubblico i seguenti medicinali;
               a) medicinali, la cui  fornitura  o  utilizzazione  e'
          soggetta  a  restrizioni  in applicazione delle convenzioni
          delle  Nazioni  unite  contro  il  traffico   illecito   di
          stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni comunitarie;
               b) medicinali per i quali il veterinario deve prendere
          precauzioni   particolari  per  evitare  qualsiasi  rischio
          inutile per:
               1) le specie a cui e' destinato il farmaco;
               2) la  persona  che  somministra  il  medicinale  agli
          animali;
               3)  il  consumatore  di alimenti ottenuti dall'animale
          trattato;
               4) l'ambiente;
               c) medicinali destinati a  trattamenti  o  a  processi
          patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal
          cui  uso  possono  derivare  conseguenze  tali  da  rendere
          difficile o da ostacolare ulteriori interventi  diagnostici
          o terapeutici;
               d) formule magistrali destinate agli animali;
               e) nuovi medicinali veterinari che non rientrino nelle
          ipotesi  di  cui alle lettere a), b), c) e d) contenenti un
          principio  attivo  la  cui  utilizzazione  nei   medicinali
          veterinari e' autorizzata da meno di cinque anni.
              4-bis.  Il  Ministro  della sanita' con proprio decreto
          stabilisce   l'elenco   dei   medicinali   veterinari   non
          sottoposti all'obbligo della ricetta.
             5.  Ove  non  esistano  medicinali  autorizzati  per una
          determinata malattia, al fine, in particolare,  di  evitare
          agli    animali   sofferenze   inaccettabili,   il   medico
          veterinario puo' eccezionalmente somministrare ad uno  o  a
          pochi  animali di una azienda determinata ovvero ad uno o a
          pochi animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:
               a)  un  medicinale  veterinario  il  cui  impiego  sia
          autorizzato  in  Italia  per  un'altra specie animale o per
          altri  animali  della  stessa  specie,  ma   per   un'altra
          affezione;
               b)  in  mancanza  di  tale  medicinale,  un medicinale
          autorizzato in Italia per l'impiego  sull'uomo;  esclusi  i
          medicinali   ad   azione   antibiotica   e   chemioterapica
          contenenti principi attivi immessi in commercio da meno  di
          cinque anni;
               c)  se il medicinale di cui alla lettera b) non esiste
          e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente,
          un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un
          farmacista conformemente alle indicazioni  contenute  nella
          prescrizione veterinaria.
             6.  Nelle ipotesi previste dal comma 5 il medicinale, se
          somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono
          destinati  al  consumo  umano,  puo'   contenere   soltanto
          sostanze  presenti in un medicinale veterinario autorizzato
          per  essi  e  il  medico  veterinario   responsabile   deve
          prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali
          per  garantire  che  gli  alimenti prodotti con gli animali
          trattati non contengano residui nocivi per i consumatori; i
          tempi  di  attesa,  a  meno  che  non  siano  indicati  sul
          medicinale impiegato per le specie interessate, non possono
          essere  inferiori  per  le  uova  e  per  il latte, a sette
          giorni, per la carne di pollame e mammiferi, inclusi grasso
          e frattaglie, a ventotto giorni e per le carni di pesce,  a
          500  gradi/giorno;  alla  vendita  di  tale  medicinale  si
          applica l'art. 32, comma 3.
             7. Il medico  veterinario,  qualora  il  medicinale  sia
          somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono
          destinati  al  consumo umano, tiene un registro numerato in
          cui annota tutte le opportune  informazioni  concernenti  i
          trattamenti  di cui ai commi 5 e 6 quali la data in cui gli
          animali   sono   stati   esaminati,   identificazione   del
          proprietario,  il  numero  di animali trattati, la diagnosi
          clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la
          durata del trattamento e  gli  eventuali  tempi  di  attesa
          raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione
          a  disposizione  delle  competenti  autorita' sanitarie, ai
          fini  di  ispezione,  per  almeno  tre  anni   dalla   data
          dell'ultima registrazione.
             8.  In  deroga  ai  commi  3 e 4, e consentito ai medici
          veterinari  stabiliti  in  un  altro  Stato   membro,   che
          esercitano  la professione nel territorio italiano, portare
          e  somministrare   piccoli   quantitativi   di   medicinali
          veterinari  gia'  preparati  che non superino il fabbisogno
          quotidiano,  esclusi  comunque   quelli   dotati   d'azione
          immunologica, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
               a) l'autorizzazione alla commercializzazione sia stata
          concessa  dalle  competenti autorita' dello Stato membro in
          cui il medico veterirario e' stabilito;
               b)  i  medicinali  veterinari  siano  trasportati  dal
          medico    veterinario    nell'imballaggio   d'origine   del
          produttore;
               c) i medicinali suddetti, se somministrati ad  animali
          destinati  alla  produzione di alimenti per l'uomo, abbiano
          una  composizione  qualitativamente   e   quantitativamente
          identica,  per  quanto riguarda i principi attivi, a quella
          dei prodotti il cui impiego e' stato autorizzato;
               d) il medico veterinario si tenga  al  corrente  delle
          buone  prassi  veterinarie  seguite nello Stato membro dove
          presta servizio; egli provvede affinche' sia rispettato  il
          tempo  di  attesa specificato sull'etichetta del medicinale
          veterinario, a meno che  ragionevolmente  sappia  che,  per
          osservare  tali  buone  prassi veterinarie, dovrebbe essere
          indicato un tempo di attesa piu' lungo;
               e) il medico veterinario non fornisce alcun medicinale
          veterinario al proprietario od  al  custode  degli  animali
          trattati;
               f)  il medico veterinario registri in modo dettagliato
          gli animali trattati, la diagnosi, i medicinali  veterinari
          somministrati,  il loro dosaggio, la durata del trattamento
          ed il tempo d'attesa applicato; queste registrazioni  vanno
          tenute a disposizione delle competenti autorita' sanitarie,
          ai fini d'ispezione, per almeno tre anni;
               g) la varieta' e la quantita' di medicinali veterinari
          detenuti   dal   medico  veterinario  non  superino  quelle
          generalmente necessarie per le esigenze quotidiane  di  una
          buona prassi veterinaria".