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DECRETO-LEGGE 7 aprile 1995, n. 107

Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonchè autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/4/1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1995, n. 222 (in G.U. 09/06/1995, n.133).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-4-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  risoluzione  n.  942/1994  con  la quale il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di  estendere  le  misure  di
embargo  previste  nei  confronti della Serbia e del Montenegro anche
alle zone della Bosnia Erzegovina soggette al controllo  delle  forze
serbo-bosniache;
  Vista  la  risoluzione  n.  944/1994  con  la quale il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberato  la  revoca  dell'embargo
nei confronti di Haiti;
  Visti  i  regolamenti  numeri  2471/1994 e 2543/1994 con i quali il
Consiglio  dell'Unione  europea  ha  dato  attuazione  alle  predette
risoluzioni ONU;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione
da parte italiana ai predetti atti;
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni al fine di assicurare la partecipazione italiana
alla missione di polizia civile della U.E.O. nella citta' di Mostar;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro degli affari  esteri,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'interno,  di  grazia  e giustizia, della difesa, delle
finanze,  e  del  bilancio  e  della   programmazione   economica   e
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni  di
cui  agli  articoli 2, 6, 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato
dal  Consiglio  dei  Ministri  delle   Comunita'   europee   relativo
all'embargo nei confronti delle zone della Bosnia Erzegovina sotto il
controllo delle forze serbo-bosniache.
  2.  Nei  confronti  dei  soggetti  che,  in  qualsiasi  modo, anche
indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica
la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma  di
denaro  non  inferiore alla meta' del valore dell'attivita' economica
svolta e non superiore al valore medesimo.
  3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
presente decreto e  per  l'irrogazione  delle  relative  sanzioni  si
applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico
delle  norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.