stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1994, n. 756

Regolamento recante norme per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-2-1995
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 4-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 2  della  legge  24  ottobre  1977,  n.  801,  che  ha
istituito  il  Comitato  interministeriale  per  le informazioni e la
sicurezza;
  Visto l'art. 1, commi 25 e 26, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 1994;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 dicembre 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            Composizione
  1.   Il   Comitato  interministeriale  per  le  informazioni  e  la
sicurezza, di seguito determinato CIIS, e' presieduto dal  Presidente
del  Consiglio  dei Ministri ed e' composto dai Ministri degli affari
esteri,  dell'interno,  di  grazia   e   giustizia,   della   difesa,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.
  2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'  chiamare a
partecipare alle sedute del CIIS  altri  Ministri,  i  direttori  dei
Servizi  per  le  informazioni  e  la  sicurezza,  autorita' civili e
militari ed esperti.
  3. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti  indicati
nel comma 1.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Per il testo del comma 25 dell'art. 1 della  legge  n.
          537/1993 si veda in nota alle premesse.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -   Il   testo  dell'art.  2  della  legge  n.  801/1977
          (Istituzione e ordinamento dei servizi per le  informazioni
          e  la  sicurezza  e  disciplina del segreto di Stato) e' il
          seguente:
             "Art. 2.  -  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  e' istituito un Comitato interministeriale per le
          informazioni e la sicurezza con funzioni  di  consulenza  e
          proposta,  per  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
          sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali  da
          perseguire  nel  quadro  della  politica  informativa  e di
          sicurezza.
             Il Comitato e' presieduto dal Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri  ed  e'  composto dai Ministri per gli affari
          esteri, per l'interno, per la grazia e  giustizia,  per  la
          difesa, per l'industria e per le finanze.
             Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare a
          partecipare  alle  sedute  del  Comitato  interministeriale
          altri  Ministri,  i  direttori  dei  Servizi  di   cui   ai
          successivi  articoli  4 e 6, autorita' civili e militari ed
          esperti".
             - Il testo dell'art. 1, commi 25 e 26,  della  legge  n.
          537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il
          seguente:
             "25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   sono  definite  l'organizzazione  e  le
          funzioni del CIPE, del Comitato  interministeriale  per  le
          informazioni e la sicurezza e del Comitato dei Ministri per
          i  servizi  tecnici  nazionali e gli interventi nel settore
          della difesa del suolo.
             26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24  e  25
          sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica per l'acquisizione del parere  delle  competenti
          commissioni".
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.