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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1994, n. 755

Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo lire UNRRA e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/1995
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 3-2-1995
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'accordo stipulato tra il Governo italiano e l'UNRRA (United
Nations Relief and Rehabilitation  Administration  -  Amministrazione
delle  Nazioni  Unite  per  l'assistenza  e  la riabilitazione) il 12
novembre 1947 e reso esecutivo  con  decreto  legislativo  10  aprile
1948, n. 1019;
  Visto  l'art.  V,  2)  dell'accordo in cui viene previsto l'impiego
della "Riserva" per una  serie  determinata  di  scopi  fra  i  quali
l'esecuzione  di  progetti che non siano gia' concordati con la UNRRA
ne' rientranti nelle categorie indicate nell'allegato 1 purche'  tali
programmi abbiano scopi di assistenza e riabilitazione;
  Considerato  che  l'art.  3 del decreto del Ministro dell'interno 1
settembre 1977, emanato di concerto con il Ministro  del  tesoro,  ha
assegnato alla Direzione generale dei servizi civili il proseguimento
delle  gestioni  fuori bilancio in essere al 31 agosto 1977 presso la
soppressa Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane  ed
internazionali, organo gestore della "Riserva" UNRRA;
  Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
  Visto  lo  scambio  di  note tra il Ministero degli affari esteri e
l'UNICEF con cui viene rinnovato per il triennio 1994-1996  l'accordo
stipulato  tra  il  Governo  italiano  e  lo  stesso  UNICEF  per  il
funzionamento del Centro internazionale UNICEF  di  Firenze,  accordo
finanziato anche dal Ministero dell'interno;
  Ravvisata  l'esigenza  di  assicurare il reimpiego permanente delle
disponibilita' della soppressa gestione  nei  capitoli  appositamente
previsti   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'interno;
  Ravvisata altresi' l'esigenza di adottare modalita' di gestione che
consentano la redditivita' del patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare
che gia' costituiva la "Riserva" Fondo lire UNRRA, anche nell'intento
di perseguire gli
scopi originari della "Riserva" cosi' come stabiliti nell'accordo tra
il Governo italiano e l'UNRRA del 12 novembre 1947;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  2245/94  espresso
nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  per la famiglia e la solidarieta' sociale e con il Ministro
del tesoro;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Criteri per la gestione del patrimonio
  1. La gestione del patrimonio della Riserva Fondo  lire  UNRRA,  di
seguito  denominata  Riserva,  deve  svolgersi in modo coerente con i
fini  di  assistenza  e   riabilitazione   assegnati   alla   Riserva
dall'accordo  tra il Governo italiano e l'UNRRA approvato con decreto
legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e con gli  altri  fini  indicati
dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
  2.  I  beni  immobili  appartenenti  alla  Riserva  sono  locati ad
amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o a privati sulla base  di
canoni stabiliti dai competenti organi tecnici.
  3.  Le  rendite  finanziarie  della  Riserva sono utilizzate per le
spese di ordinaria manutenzione degli immobili, ove  a  carico  della
Riserva stessa.
  4.  Le rendite finanziarie della Riserva e, in quanto necessario, i
proventi della alienazione di beni  mobili  o  immobili  appartenenti
alla  Riserva  sono  utilizzati per la straordinaria manutenzione del
patrimonio immobiliare.
  5. Sono consentiti  investimenti  fruttiferi  delle  disponibilita'
della  Riserva  al  solo  scopo  di  realizzare nel tempo il costante
perseguimento dei fini di cui al comma 1.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. V dell'accordo del 12
          novembre 1947, reso esecutivo con D.Lgs. n. 1019/1948:
             "Art. V (La Riserva). - 1. Ogni somma raccolta nel Fondo
          lire  aldila'  dell'ammontare  totale  di   cinquantacinque
          miliardi  di  lire indicato nell'allegato I, costituira' la
          Riserva.
             2.  La  Riserva  sara'  impiegata  dal  Governo  con  il
          seguente ordine di precedenza:
               a)  per  il  pagamento di qualsiasi residua passivita'
          dell'UNRRA  ivi  inclusi  i  reclami  da  parte  di   terzi
          originati da obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e
          da qualsiasi altra ragione;
               b) per il pagamento delle spese sostenute in Italia in
          valuta  italiana  -  e che ai sensi degli accordi stipulati
          tra il Governo e le singole  Organizzazioni  internazionali
          sono   a   carico   del   Governo  -  dalle  Organizzazioni
          internazionali che succederanno all'UNRRA ivi  incluse  (ma
          non  esclusivamente)  l'Organizzazione internazionale per i
          profughi  (I.R.O.),  l'Organizzazione  sanitaria   mondiale
          (W.H.O.),  l'Organizzazione  per  i  viveri e l'agricoltura
          (F.A.O.)  e  il  Fondo  internazionale  di  emergenza   per
          l'infanzia (I.C.E.F.). Le somme che a questo scopo dovranno
          essere  stanziate  dal  Fondo  lire  saranno concordate dal
          Governo e dalle Organizzazioni internazionali interessate;
               c) per fronteggiare possibili  aumenti  di  costi  che
          possano  verificarsi  per  i  progetti  gia' concordati con
          l'UNRRA;
               d) per l'esecuzione di progetti  che  non  siano  gia'
          concordati  con  l'UNRRA  ma  che rientrino nelle categorie
          indicate nell'allegato I, fermo  restando  quanto  disposto
          nell'art. VII del presente accordo;
               e)  per  l'esecuzione  di  progetti che non siano gia'
          concordati con  l'UNRRA,  ne'  rientranti  nelle  categorie
          indicate  nell'allegato  I,  purche' tali programmi abbiano
          scopi di assistenza e di riabilitazione, e  fermo  restando
          quanto  disposto  dagli  articoli  VII  e VIII del presente
          accordo.
             3. Qualsiasi somma stanziata dalla Riserva per gli scopi
          enumerati nel precedente paragrafo  2)  sara'  in  aggiunta
          agli  esborsi  annuali  indicati  nell'allegato  I, e sara'
          pagabile a mano a mano che se ne manifesti  la  necessita',
          dall'Ente  governativo  di  cui  all'art.  X  del  presente
          accordo".
             - L'art. 3 del D.M. 1 settembre 1977 e' cosi' formulato:
             "Art. 3. - La  Direzione  generale  dei  servizi  civili
          provvede  al  proseguimento  delle gestioni fuori bilancio,
          finanziaria e patrimoniale, in essere  al  31  agosto  1977
          presso  l'amministrazione  per  le  attivita' assistenziali
          italiane  ed  internazionali  fino  alla   chiusura   delle
          gestioni stesse.
             Le  somme  disponibili  sui  capitoli  4286 e 4287 dello
          stato di previsione della spesa del Ministero  dell'interno
          per l'esercizio 1977 affluiranno in apposito conto corrente
          intestato  alla  Direzione  generale dei servizi civili, da
          istituire presso il Credito italiano esercente il  servizio
          di  tesoreria  dell'ex  Amministrazione  per  le  attivita'
          assistenziali italiane ed internazionali".
             -  La  legge  n.  559/1993  reca  la  disciplina   della
          soppressione  delle  gestioni  fuori  bilancio  nell'ambito
          delle Amministrazioni dello Stato. Si  trascrive  il  testo
          del relativo art. 9:
             "Art.  9  (Riserva  Fondo  lire  UNRRA). - 1. I proventi
          derivanti dall'utilizzazione dei  beni  facenti  parte  del
          patrimonio   della   Riserva   Fondo   lire  UNRRA  di  cui
          all'accordo approvato con  decreto  legislativo  10  aprile
          1948,  n.  1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva
          medesima affluiscono all'entrata del bilancio  dello  Stato
          per  essere  riassegnati,  con  decreti  del  Ministro  del
          tesoro, ad appositi capitoli, anche di  nuova  istituzione,
          dello  stato  di  previsione della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, in misura non superiore a cinquecento milioni
          di lire per ciascun anno,  e  del  Ministero  dell'interno,
          rispettivamente,  per il funzionamento del Centro nazionale
          per la tutela dell'infanzia e per  il  conseguimento  degli
          ulteriori fini della Riserva.
             2.  Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione
          di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato  per
          essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
             3.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto  con  i  Ministri  per  gli  affari  sociali e del
          tesoro, sono stabiliti le modalita'  per  il  perseguimento
          dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonche' i criteri
          per   la  gestione  del  relativo  patrimonio  in  modo  da
          garantirne la coerenza con i fini predetti".
             -  Lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica
          italiana e l'UNICEF per il  rinnovo  triennale  (10  agosto
          1994-9  agosto  1996) dell'accordo che definisce i termini,
          le condizioni e il finanziamento per la costituzione di  un
          Centro  di  studi  e ricerche per l'assistenza all'infanzia
          presso  l'Istituto  degli  innocenti  di  Firenze,  del  23
          settembre 1986 e' entrato in vigore il 21 luglio 1993.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale
           potere.  Tali  regolamenti,  per  materie di competenza di
          piu'  Ministri,  possono  essere   adottati   con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 9 della legge n. 559/1993 si
          veda in nota alle premesse.