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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 754

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
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Testo in vigore dal: 3-2-1995
al: 6-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
267; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Funzioni e compiti 
  1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.), oltre alle funzioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
267: 
    a) svolge attivita' di ricerca scientifica ai fini  della  tutela
della salute pubblica; 
    b) esercita attivita'  di  consulenza  in  campo  ambientale  per
quanto attiene la tutela della salute pubblica; 
    c)  provvede  all'accertamento   della   composizione   e   della
innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della
sperimentazione clinica sull'uomo; 
    d) esegue, nei casi previsti dalle leggi, accertamenti ispettivi,
controlli di Stato e controlli analitici; 
    e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria 
    in relazione all'assetto territoriale,  aria,  acque,  luoghi  di
    lavoro; 
f) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo 
igienico-sanitario, provvedendo  in  particolare:  alla  elaborazione
delle  norme  tecniche  concernenti  farmaci,   alimenti,   prodotti,
attivita' ed opere del settore; alla conservazione,  distribuzione  e
preparazione  degli  standards  biologici;  alla  classificazione  ed
all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze di cui e' vietato  l'uso
nella   pratica    sportiva;    inoltre    alla    elaborazione    ed
all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati  chimici
in agricoltura; 
    g) esercita vigilanza,  limitatamente  all'attivita'  di  sanita'
pubblica, sugli istituti zooprofilattici; 
    h) produce, su richiesta del  Ministro  della  sanita',  sostanze
terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico; 
    i) stipula accordi di collaborazione con  amministrazioni,  enti,
associazioni  ed  altre  persone  giuridiche  pubbliche   o   private
nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per
lo  svolgimento  di  ricerche  particolari   attinenti   ai   compiti
istituzionali; 
    l)  promuove  convegni  e  dibattiti  scientifici   a   carattere
nazionale ed internazionale  sui  temi  riguardanti  i  suoi  compiti
istituzionali; partecipa con propri esperti a  convegni  e  dibattiti
nazionali ed internazionali riguardanti  gli  stessi  compiti;  rende
noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati  delle  ricerche
effettuate,  i  metodi  di  analisi  elaborati  ed  in  generale   la
documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse  della
sanita' pubblica; 
    m) collabora con il Ministro  della  sanita'  all'elaborazione  e
all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica; 
    n) appronta ed  aggiorna  periodicamente  l'inventario  nazionale
delle sostanze chimiche e preparati corredati  dalle  caratteristiche
chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per  la  valutazione  del
rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio. Restando invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 267/1993
          (Riordinamento  dell'Istituto superiore di sanita', a norma
          dell'art.  1,  comma  1, lettera h), della legge 23 ottobre
          1992,  n.  421)  prevede  che entro centoventi giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con
          regolamento  emanato dal Presidente della Repubblica previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  sono  disciplinati la composizione, la durata e il
          funzionamento  degli  organi  di cui al comma 1, nonche' le
          modalita'  dell'organizzazione  dell'Istituto  in strutture
          operative.
             Il regolamento altresi' disciplina:
               a) i compiti dell'Istituto, coordinando, quelli di cui
          all'art.  1 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive
          modificazioni, con quelli indicati dall'art. 1 del presente
          decreto;
               b)   le   modalita'  per  la  stipula  di  accordi  di
          collaborazione    con    altre    amministrazioni,    enti,
          associazioni  italiane  e  straniere,  che  debbono  essere
          sottoposti   al   vaglio   etico  e  tecnico  del  comitato
          scientifico,  nonche'  le  modalita'  per  i versamenti dei
          relativi contributi, utilizzando il sistema della tesoreria
          unica;
               c) le modalita' di conferimento di borse di studio;
               d)  le  modalita'  di  realizzazione  e  gestione  dei
          servizi sociali per il personale dell'Istituto;
               e)  le  modalita'  di  conferimento,  gli obblighi e i
          diritti    relativi    agli    incarichi    temporanei   di
          collaborazione,    anche   a   cittadini   stranieri,   per
          l'attuazione di programmi di ricerca;
               f) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonche'
          la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto
          dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
               g)  i  servizi  a pagamento resi dall'Istituto, con il
          criterio della copertura dei costi;
               h)  la verifica dei costi e del rendimento dei servizi
          dell'Istituto e l'utilizzazione delle risorse;
               i)   le  attivita'  formative,  di  perfezionamento  e
          aggiornamento   professionale   rivolte  al  personale  del
          servizio sanitario nazionale.
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente    della   Repubblica   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          della   materia  e  dispongono  l'abrogazione  delle  norme
          vigenti,  con  effetto  dell'entrata  in vigore delle norme
          regolamentari.



    
          Note all'art. 1: 
             - Si trascrive  l'art.  1  del  decreto  legislativo  30
          giugno 1993, 
          n. 267: 
             "Art. 1 (Natura e finalita'). - 1. L'Istituto  superiore
          di  sanita'  (I.S.S.)  e'  organo  tecnico-scientifico  del
          Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministero  della
          sanita'. L'Istituto e'  dotato  di  autonomia  scientifica,
          organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge  funzioni
          di  ricerca,  di  sperimentazione,  di   controllo   e   di
          formazione per quanto concerne la salute pubblica. 
             2. L'Istituto: 
               a) promuove, con compiti di  indirizzo  tecnico  e  di
          coordinamento programmi di  interesse  nazionale,  coerenti
          con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nel  campo
          della promozione e tutela della salute,  in  collaborazione
          con le regioni e  con  le  unita'  sanitarie  locali  e  le
          aziende ospedaliere, nonche' con enti pubblici e privati di
          rilevanza nazionale; 
               b) partecipa anche  con  propri  decreti  operativi  e
          contributi finanziari a progetti  di  attivita'  esteri  od
          internazionali,  finalizzati  alla  tutela   della   salute
          pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di enti  e
          di istituti nazionali; 
               c)   svolge   funzioni   di   certificazione   o    di
          accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di
          certificazione previsti da norme comunitarie e da  trattati
          internazionali nel settore della sanita' pubblica; 
               d) svolge attivita' di consulenza del Governo e  delle
          regioni per i rispettivi piani sanitari; 
               e)  effettua   controlli   su   vaccini,   farmaci   e
          dispositivi medici, alimenti, presidi chimici e diagnostici
          previsti dalle norme interne e comunitarie; 
               f) esplica, in collaborazione con l'Istituto superiore
          per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.)
          e con gli altri enti o amministrazioni che si  occupano  di
          produzione e impiego dell'energia termoelettrica,  nucleare
          e delle  sostanze  radioattive  e  di  qualunque  forma  di
          energia usata a scopi diagnostici e terapeutici,  attivita'
          di consulenza per la tutela della salute pubblica; 
               g)  promuove  programmi  di  ricerca  scientifica  sui
          rapporti tra salute ed ambiente; 
               h) propone programmi  e  sperimentazioni  cliniche  di
          interesse nazionale, da svolgere  presso  gli  istituti  di
          ricovero e cura a carattere  scientifico  e  nelle  aziende
          ospedaliere; 
               i) assume iniziative di formazione, perfezionamento  e
          aggiornamento  sulla  salute  pubblica  e  l'organizzazione
          sanitaria, rivolte  al  personale  del  servizio  sanitario
          nazionale e degli organi ed enti  di  promozione  e  tutela
          della salute. 
             3. Il Ministro della sanita' presenta, ogni tre anni, al
          Parlamento    una    relazione    sull'attivita'     svolta
          dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.