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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 settembre 1994, n. 746

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/1/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/1995)
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Testo in vigore dal: 25-1-1995
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; 
  Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate  disposizioni,  spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure professionali da formare ed i relativi profili,  relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione; 
  Ritenuto  di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le   figure
professionali; 
  Ritenuto  di  individuare  la  figura  del  tecnico  sanitario   di
radiologia medica; 
  Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994; 
  Vista la nota, in data 24 settembre 1994,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
  1. E' individuata la figura del  tecnico  sanitario  di  radiologia
medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia e'
l'operatore sanitario  che  in  possesso  del  diploma  universitario
abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, e'  responsabile
degli atti di sua competenza ed e' autorizzato ad espletare  indagini
e prestazioni radiologiche. 
  2.  Il  tecnico  sanitario  di  radiologia  medica  e'  l'operatore
sanitario abilitato a svolgere,  in  conformita'  a  quanto  disposto
dalla  legge  31  gennaio  1983,  n.  25,  in  via  autonoma,  o   in
collaborazione con altre figure  sanitarie,  su  prescrizione  medica
tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti,  sia  artificiali  che  naturali,  di  energie  termiche,
ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonche' gli  interventi
per la protezionistica fisica o dosimetrica. 
  3. Il tecnico sanitario di radiologia medica: 
    a) partecipa alla  programmazione  e  organizzazione  del  lavoro
nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto  delle  proprie
competenze; 
    b) programma e gestisce l'erogazione di  prestazioni  polivalenti
di  sua  competenza  in  collaborazione   diretta   con   il   medico
radiodiagnosta,   con   il   medico   nucleare,   con   ((il   medico
radioterapista))  e  con  il  fisico  sanitario,  secondo  protocolli
diagnostici e terapeutici preventivamente definiti  dal  responsabile
della struttura; 
    c) e' responsabile degli atti di sua competenza,  in  particolare
controllando il corretto funzionamento delle  apparecchiature  a  lui
affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti  di  modesta
entita' e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della
qualita' secondo indicatori e standard predefiniti; 
    d) svolge la sua attivita' nelle strutture sanitarie pubbliche  o
private, in rapporto di dipendenza o libero professionale. 
  4. Il tecnico sanitario  di  radiologia  medica  contribuisce  alla
formazione  del  personale  di  supporto  e   concorre   direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo  professionale  e  alla
ricerca.