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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 728

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonchè di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1995)
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Testo in vigore dal: 31-12-1994
al: 28-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di conformare la
disciplina  in  materia di bilanci delle imprese operanti nei settori
dell'editoria  e  della radiodiffusione alle normative comunitarie di
cui  al  decreto  legislativo  9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare
altresi'   al   Garante   per   la   radiodiffusione   e   l'editoria
l'acquisizione  di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio
delle   funzioni  istituzionali,  uniformando  i  flussi  informativi
provenienti  dagli  operatori  del settore editoriale e da quelli del
settore radiotelevisivo;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
garantire  l'ulteriore  prosecuzione  dell'esercizio  degli  impianti
televisivi  e  sonori,  in  ambito  locale,  da parte delle emittenti
autorizzate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del
tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
                 per la radiodiffusione e l'editoria

  1.  Il  Garante  per  la radiodiffusione e l'editoria determina con
propri  provvedimenti  da  pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, stabilendo altresi' le modalita' e i termini di
comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai
termini  fissati,  i  dati  contabili  ed extra contabili, nonche' le
notizie  che  i  soggetti  di  cui  agli articoli 11, commi secondo e
quarto,  12,  18,  commi  primo,  secondo e terzo, e 19, comma primo,
della  legge  5  agosto  1981,  n. 416, all'articolo 11 della legge 7
agosto  1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli
articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6,
comma  3,  del  decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a
trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati che devono formare oggetto
di  comunicazione  da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della
legge  25  febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto
1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993,  n.  422.  Le  fondazioni,  gli enti morali, le associazioni, i
gruppi  di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo
di  lucro,  le  imprese  individuali,  che  siano editrici di un solo
periodico  che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un
solo  periodico  distribuito in un'unica area geografica provinciale,
ovvero  di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i
ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 20 per
cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
sola  concessione  per  la radiodiffusione in ambito locale, sonora o
televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante
per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta
semplice, recante i seguenti dati:
    a)  denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente,
o  del  gruppo,  o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione
sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro,
con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
    b)  nome  e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale,
nonche'  eventuale  ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563
del codice civile;
    c) sede legale;
    d)  elenco  e  tiratura  dei periodici editi, con indicazione del
soggetto   proprietario   delle   testate   se  diverso  dall'editore
dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
    e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti
a tempo pieno;
    f)   contributi   pubblici,  ricavi  da  vendite,  abbonamenti  e
pubblicita'.
  2.  Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti
e  documenti  ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, fissando i relativi
termini,  i  dati  ivi  previsti sono stabiliti dal Garante medesimo,
anche  avuto  riguardo  alle  voci  di  stato patrimoniale e di conto
economico  di  cui  agli  articoli 2424 e seguenti del codice civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
  3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei
confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto  legislativo  9  aprile  1991, n. 127, dell'articolo 1, comma
ottavo,   della   legge  5  agosto  1981,  n.  416,  come  sostituito
dall'articolo  1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo
37  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al
comma 1.
  4.  In  sede  di  prima  applicazione,  i  provvedimenti  di cui al
presente  articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.