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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 718

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/12/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
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Testo in vigore dal: 29-12-1994
al: 26-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  ordinamento  della Corte dei conti per
garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni
giurisdizionali  e  di  controllo, anche a seguito di talune esigenze
emerse  nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal
decreto-legge   15   novembre   1993,   n.   453,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14
gennaio 1994, n. 20;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Sezioni giurisdizionali
  1.  Il  comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n.  453,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
n. 19, e' sostituito dai seguenti:
  " 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali e'
ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano
con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite
alla  giurisdizione  della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di
pensioni,  l'appello  e'  consentito  per  soli  motivi  di diritto e
comunque  non e' ammesso per le questioni relative alla dipendenza di
infermita',  lesioni  o  morte da causa di servizio o di guerra, alla
classifica   o  all'aggravamento  di  infermita'  o  lesioni  e  alle
condizioni  oggettive e soggettive degli aventi causa per trattamenti
di reversibilita'.
  5-bis.  L'appello  e'  proponibile  dalle  parti,  dal  procuratore
regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro
sessanta  giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla
pubblicazione.
  5-ter.  Le  sentenze  delle  sezioni giurisdizionali regionali sono
esecutive.   Il  ricorso  in  appello  alle  sezioni  giurisdizionali
centrali  non  sospende  l'esecuzione  della  sentenza  impugnata. La
sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del
procuratore  regionale  territorialmente competente o del procuratore
generale,  nelle  ipotesi  in cui e' previsto il ricorso in appello e
quando  ricorrono gravi motivi, puo' disporre, con ordinanza motivata
emessa  in  camera  di  consiglio,  che  la  esecuzione  sia sospesa.
Sull'istanza  di  sospensione  la  sezione  giurisdizionale  centrale
provvede  nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso.
I  difensori  delle  parti  e  il  procuratore generale devono essere
sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.".
  2.  Le  sezioni  riunite  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge   15   novembre   1993,   n.   453,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio  1994, n. 19, giudicano con
sette magistrati.
  3.  Dopo  il  comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre
1993,  n.  453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19, e' inserito il seguente:
  "8-bis.  E'  istituita  un'altra  sezione giurisdizionale centrale.
Alle  sezioni  giurisdizionali centrali ed a quelle regionali, il cui
carico  di  lavoro  sia  ritenuto  particolarmente  consistente, puo'
essere  assegnato, con delibera del consiglio di presidenza, adottata
su  proposta  motivata  del  presidente  della  Corte  dei  conti, un
presidente  aggiunto;  il  numero  totale dei presidenti aggiunti non
puo' essere superiore a dieci unita'.".