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LEGGE 14 dicembre 1994, n. 715

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.

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Testo in vigore dal: 28-12-1994
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.   Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
convenzione sulla proibizione o la  limitazione  dell'uso  di  alcune
armi  convenzionali  che  possono essere considerate dannose o aventi
effetti indiscriminati, con protocolli e annessi, fatta a Ginevra  il
10 ottobre 1980.