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DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 1994, n. 685

Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1994
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 31-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 1, 2 e 12 della legge 22 febbraio 1994, n.  146,
recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  n.
92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, concernente il diritto
di noleggio, il diritto di prestito  e  taluni  diritti  connessi  al
diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1994;
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
dell'Unione  europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art. 17. - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
il  diritto  di  mettere  in  commercio,  di  porre in circolazione o
comunque a disposizione  del  pubblico,  con  qualsiasi  mezzo  ed  a
qualsiasi  titolo,  l'opera  o  gli  esemplari  di  essa e comprende,
altresi',  il  diritto   esclusivo   di   introdurre,   a   fini   di
distribuzione,  nel  territorio  degli  Stati  dell'Unione europea le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
   2.  Non   costituisce   esercizio   del   diritto   esclusivo   di
distribuzione  la  consegna  gratuita,  effettuata  o  consentita dal
titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero  a  fini
di insegnamento o di ricerca scientifica.".
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             -   La   legge   n.   146/1994   reca  disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria
          1993). Gli articoli 1, 2 e 12 cosi' recitano:
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A.
             2. Se per effetto di direttive  notificate  nel  secondo
          semestre   dell'anno  di  cui  al  comma  1  la  disciplina
          risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
          senza che siano introdotte nuove  norme  di  principio,  la
          scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
             3.  I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie  congiuntamente  ai  Ministri  con   competenza
          istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
          Ministri  degli  affari esteri, di grazia e giustizia e del
          tesoro, se non proponenti.
            4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a  seguito  di  deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri, sono trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle commissioni  competenti  per  materia.  Decorso  tale
          termine i decreti sono adottati.
             5.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  puo'  emanare   disposizioni
          integrative  e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e
          criteri  direttivi  da  essi  fissati,  con  la   procedura
          indicata nei commi 3 e 4".
             "Art.  2  (Criteri  e  principi direttivi generali della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri  direttivi  dettati  negli  articoli seguenti ed in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri generali:
               a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
               b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto
          ordinario  e speciale e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge  9  marzo
          1989,  n.  86,  e  l'art.  6,  primo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616;
               c) per evitare disarmonie con  le  discipline  vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
               d)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove   necessario   per   assicurare   l'osservanza    delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento milioni e dell'arresto fino a  tre  anni,  saranno
          previste,  in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
          cui le infrazioni ledano o espongano a  pericolo  interessi
          generali   dell'ordinamento  interno  del  tipo  di  quelli
          tutelati dagli articoli 34 e 35  della  legge  24  novembre
          1981,  n.  689.  In  tali  casi  saranno  previste: la pena
          dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni  che
          espongano  a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
          pena dell'arresto congiunta a quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni  che recano un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore a lire  cinquantamila  e  non  superiore  a  lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          suindicati.   Nell'ambito   dei  limiti  minimi  e  massimi
          previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate  nella
          loro  entita'  tenendo  conto  della  diversa potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta  in astratto, di specifiche qualita' personali del
          colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri
          di  prevenzione,  controllo  o   vigilanza,   nonche'   del
          vantaggio  patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare al
          colpevole o alla persona o  ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce.  In  ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,
          per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
          saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
          a quelle eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti
          per  violazioni  che  siano omogenee e di pari offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesimi;
              e) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che    non    riguardino    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni  statali  o   regionali   potranno   essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura, in quanto non sia possibile  far  fronte  con  i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera' a norma degli articoli 5 e 21  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'art. 11-ter, comma secondo, della legge 5 agosto 1978,
          n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto  1988,
          n. 362;
               f)   sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con  la
          disciplina  comunitaria,  che  l'onere  di  prestazioni   o
          controlli  da  eseguirsi  a  cura  di  uffici  pubblici  in
          applicazione delle direttive da attuare sia posto a  carico
          dei soggetti interessati;
               g)   all'attuazione   di   direttive   che  modificano
          precedenti direttive  gia'  attuate  con  legge  o  decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta ampliamento della materia regolata, apportando  le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
               h) i decreti legislativi assicureranno  in  ogni  caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina   disposta   sia   pienamente   conforme    alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino  al
          momento dell'esercizio della delega".
             "Art. 12 (Diritti di noleggio e prestito e altri diritti
          connessi  in  materia  di  diritto  di  autore:  criteri di
          delega). - 1.  L'attuazione della direttiva  del  Consiglio
          92/100/CEE  sara'  informata ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
               a)  saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e
          l'esaurimento  dei  diritti   di   noleggio,   prestito   e
          distribuzione;
               b)  dovra'  essere  disciplinato  il prestito da parte
          delle   istituzioni   pubbliche    e    regolamentata    la
          remunerazione spettante in tal caso all'autore;
               c)  dovranno  essere  riconosciuti e disciplinati, nel
          quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22  aprile
          1941,  n.  633,  sulla  protezione  del diritto d'autore, i
          diritti esclusivi, di cui al capo  II  della  direttiva,  a
          favore  dei  produttori  di  fonogrammi,  dei produttori di
          opere cinematografiche o audiovisive,  degli  organismi  di
          radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;
               d)  saranno  introdotte disposizioni per assicurare ad
          autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile
          equa remunerazione in  caso  di  cessione  del  diritto  di
          noleggio in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 della
          direttiva;  saranno  altresi' attuate, fatte salve clausole
          contrattuali  contrarie,  le  disposizioni  in  materia  di
          presunzione   di   cessione   dei   diritti  degli  artisti
          interpreti o esecutori;
               e) dovranno essere previste  disposizioni  transitorie
          per  atti  e contratti fatti o stipulati prima del 1 luglio
          1994".
             - La direttiva 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346
          del 27 novembre 1992.
          Nota all'art. 1:
             - La legge n.  633/1941  disciplina  la  protezione  del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio. L'art. 17 cosi' recitava:
             "Art. 17. - Il diritto esclusivo di mettere in commercio
          ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di  lucro,
          l'opera  e  gli  esemplari  di essa e comprende altresi' il
          diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello  Stato
          le    riproduzioni   fatte   all'estero,   per   porle   in
          circolazione".