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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1994, n. 679

Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/3/1994
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-3-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato  con  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  1  e  2  del regolamento per l'esecuzione del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista  la tabella delle circoscrizioni territoriali dei trasporti e
della  navigazione,  approvata  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Ritenuta la necessita' di apportare modifiche  alle  circoscrizioni
territoriali  dei  trasporti  e  della  navigazione  per  adeguare le
strutture  periferiche  dell'Amministrazione  marittima  alle   nuove
esigenze locali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  nella adunanza
generale del 2 giugno 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 1994;
  Sulla  proposta  del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia,  della  difesa  e  del
tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  capitaneria  di  porto  di  Roma  e'  elevata  a  direzione
marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di Roma.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione e'
          il seguente:
             "Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno).  -  Il
          litorale  del  Regno  e'  diviso in zone marittime; le zone
          sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
             Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,   al
          compartimento  un capo del compartimento, al circondario un
          capo del circondario.  Nell'ambito del compartimento in cui
          ha sede l'ufficio della direzione marittima,  il  direttore
          marittimo  e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
          circondario in cui ha sede l'ambito del  compartimento,  il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario.
             Negli  approdi  di  maggiore importanza in cui non hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario   sono  istituiti  uffici  locali  di  porto  o
          delegazioni   di    spiaggia,    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale.
             Il  capo  del compartimento, il capo del circondario e i
          capi  degli  altri   uffici   marittimi   dipendenti   sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
             -  Il  testo  degli  articoli  1 e 2 del regolamento per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (navigazione
          marittima) e' il seguente:
             "Art.  1  (Circoscrizioni).  -  La  determinazione delle
          circoscrizioni marittime di cui all'art. 30  del  codice  e
          della  loro estensione territoriale lungo il litorale dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
             Con decreto del Presidente della Repubblica e'  altresi'
          stabilita,  agli  effetti  previsti  dal  codice e da altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
             Art.  2  (Denominazione  degli  uffici   marittimi).   -
          L'ufficio  della  zona  marittima  e'  denominato direzione
          marittima,  l'ufficio  del  compartimento  capitaneria   di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo.
             Gli uffici che sono istituiti negli approdi di  maggiore
          importanza   in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio  del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
             - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge. Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti   debbano   recare   la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del  Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.