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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 14 settembre 1994, n. 669

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/1997)
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Testo in vigore dal: 18-12-1994
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la nota in data 13  settembre  1994  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' individuata la figura  professionale  dell'igienista  dentale
con il seguente profilo: l'igienista dentale e' l'operatore sanitario
che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti
relativi  alla prevenzione delle affezioni orodentali alle dipendenze
degli odontoiatri e dei medici  chirurghi  legittimati  all'esercizio
della odontoiatria.
  2. L'igienista dentale:
    a) svolge attivita' di educazione sanitaria dentale e partecipa a
progetti  di  prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario
pubblico;
    b)   collabora   alla   compilazione   della   cartella   clinica
odontostomatologica    e    provvede    alla    raccolta    di   dati
tecnico-statistici;
    c) provvede all'ablazione del tartaro  e  alla  levigatura  delle
radici nonche' all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
    d)  provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale
e  sull'uso  dei  mezzi  diagnostici  idonei  ad  evidenziare  placca
batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici
periodici;
    e)  indica  le norme di una alimentazione razionale ai fini della
tutela della salute dentale.
  3. L'igienista dentale svolge la  sua  attivita'  professionale  in
strutture  sanitarie,  pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30  dicembre
          1992,  n.  502,  nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione  del
          personale   sanitario   infermieristico,  tecnico  e  della
          riabilitazione avviene in sede  ospedaliera  ovvero  presso
          altre   strutture   del   Servizio  sanitario  nazionale  e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica d'intesa con  il  Ministro  della
          sanita'.  Il  Ministro  della sanita' individua con proprio
          decreto le figure professionali da formare  ed  i  relativi
          profili.  Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.