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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 14 settembre 1994, n. 667

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1994
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Testo in vigore dal: 18-12-1994
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la nota in data 13  settembre  1994  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
                              A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                                Art. 1.
  1. E' individuata la figura professionale del tecnico audiometrista
con il seguente profilo:  il  tecnico  audiometrista  e'  l'operatore
sanitario  che,  in  possesso  del  diploma universitario abilitante,
svolge  la  propria  attivita'  nella  prevenzione,   valutazione   e
riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel
rispetto      delle      attribuzioni      e     delle     competenze
diagnostico-terapeutiche del medico.
  2. L'attivita' dell'audiometrista e' volta all'esecuzione di  tutte
le  prove  non  invasive,  psico-acustiche  ed elettrofisiologiche di
valutazione e misura  del  sistema  uditivo  e  vestibolare  ed  alla
riabilitazione  dell'handicap  conseguente  a patologia dell'apparato
uditivo e vestibolare.
  3. Il tecnico audiometrista:
    a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali
che implicano la piena responsabilita' e la conseguente autonomia;
    b) collabora con  altre  figure  professionali  ai  programmi  di
prevenzione e di riabilitazione delle sordita' utilizzando tecniche e
metodologie strumentali e protesiche.
  4.  Il  tecnico audiometrista svolge la sua attivita' professionale
in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di  dipendenza
o libero-professionale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.  502, nel testo modificato dal D.Lgs.  7  dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
          personale  sanitario  infermieristico,  tecnico   e   della
          riabilitazione  avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  d'intesa con il Ministro della
          sanita'. Il Ministro della sanita'  individua  con  proprio
          decreto  le  figure  professionali da formare ed i relativi
          profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito,  ai
          sensi  dell'art.  9  della legge 19 novembre 1990, n.  341,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.