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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 14 settembre 1994, n. 665

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1994
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Testo in vigore dal: 18-12-1994
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura del tecnico ortopedico;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la nota in data 13  settembre  1994  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
                              A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                                Art. 1.
  1. E' individuata la figura professionale  del  tecnico  ortopedico
con  il  seguente  profilo:  il  tecnico  ortopedico  e'  l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario  abilitante,  su
prescrizione  medica  e successivo collaudo, opera la costruzione e/o
adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di  ausili
sostitutivi,  correttivi  e  di sostegno dell'apparato locomotore, di
natura funzionale ed estetica, di tipo  meccanico  o  che  utilizzano
l'energia  esterna  o  energia  mista  corporea  ed esterna, mediante
rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
  2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:
    a) addestra il disabile all'uso  delle  protesi  e  delle  ortesi
applicate.  Svolge,  in  collaborazione  con  il  medico,  assistenza
tecnica per la fornitura, la  sostituzione  e  la  riparazione  delle
protesi e delle ortesi applicate;
    b)  collabora  con  altre  figure  professionali  al  trattamento
multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;
    c) e' responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualita'
degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
  3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attivita' professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di  dipendenza  o
libero-professionale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.  502, nel testo modificato dal D.Lgs.  7  dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
          personale  sanitario  infermieristico,  tecnico   e   della
          riabilitazione  avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  d'intesa con il Ministro della
          sanita'. Il Ministro della sanita'  individua  con  proprio
          decreto  le  figure  professionali da formare ed i relativi
          profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.