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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1994, n. 654

Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/11/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal: 28-11-1994
al: 31-12-1994
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  sospendere
temporaneamente l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato
nel   settore   pubblico  e  privato,  in  attesa  del  riordinamento
complessivo dei sistemi previdenziali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Sospensione temporanea delle domande di pensionamento anticipato e di
anzianita'
  1. A decorrere dalla data del 28 settembre 1994 e fino alla data di
entrata  in   vigore   del   riordinamento   organico   dei   sistemi
previdenziali  privato  e pubblico e della loro omogeneizzazione, con
particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e
comunque non oltre il 1 febbraio 1995, nei confronti  dei  lavoratori
dipendenti  privati  e  pubblici, nonche' dei lavoratori autonomi, e'
sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento,
di accordi collettivi che preveda  il  diritto,  con  decorrenza  nel
periodo   sopraindicato,   a   trattamenti  pensionistici  anticipati
rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero
per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio  in   base   ai   singoli
ordinamenti.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano anche alle
domande di pensionamento, ancorche' accettate da parte degli enti  di
appartenenza,  presentate  fino alla data del 28 settembre 1994 e con
decorrenza dalla medesima data.
  3.  Per  i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'   fatta   salva   la
possibilita'  di  revocare, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande
di pensionamento, ancorche' accettate  dagli  enti  di  appartenenza,
ovvero,  qualora  cessati  dal  servizio  dalla data del 28 settembre
1994, di essere riammessi, previa domanda da presentare entro  trenta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, con la
qualifica rivestita e con l'anzianita' di servizio maturata  all'atto
del  collocamento  a  riposo  e  con  esclusione  di  ogni  beneficio
economico e di carriera eventualmente attribuito  in  connessione  al
collocamento  a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal
servizio non ha effetti sulla continuita' del rapporto di  impiego  e
viene  considerato,  ai fini del trattamento economico, equivalente a
quello spettante  nelle  posizioni  di  congedo  straordinario  o  in
licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei
singoli ordinamenti.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
    a)  nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivante
o meno da causa di servizio, nonche' ai lavoratori privi della vista;
    b)  per  i  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 gia' cessati dal servizio alla data del  28  settembre  1994,
per  i  quali il termine di decorrenza del trattamento di pensione e'
stabilito, ai sensi  dell'articolo  11,  comma  17,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, al 24 dicembre 1994;
    c)  per  i  lavoratori  dipendenti  del settore privato che hanno
presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di  pensionamento
anticipato  in  data  antecedente  al  28  settembre  1994  e che, in
possesso dei requisiti di  legge  per  il  pensionamento  anticipato,
siano  cessati  dal  lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione
entro il termine anzidetto deve risultare dalla  documentazione  agli
atti  degli  enti  di  previdenza ed essere certificata dal datore di
lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita';
    d) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in  data
anteriore  al 28 settembre 1994, nonche' per i lavoratori per i quali
a tale data sia in  corso  il  periodo  di  preavviso  connesso  alla
risoluzione  del  rapporto  di lavoro, sempreche' la comunicazione di
preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante  espressa
dichiarazione di responsabilita';
    e)  nei  casi di pensionamento anticipato previsti specificamente
da norme derogatorie, connesse ad esuberi strutturali di manodopera;
    f) per i lavoratori dipendenti da  imprese  cui  e'  concesso  il
trattamento straordinario di integrazione salariale;
    g)  nei  casi  di  fruizione  dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  e
successive modificazioni e integrazioni;
    h) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994
dell'indennita'  di  mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base
alle procedure avviate antecedentemente a tale data  ai  sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    i)  per  i  lavoratori  che  possano  far  valere  una anzianita'
contributiva  non  inferiore   a   40   anni,   ovvero   l'anzianita'
contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza;
    l) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge
1  dicembre  1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994,  n.  602;
per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano
avviati  processi  di  ristrutturazione  e  risanamento  previsti  da
specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti  degli  enti
locali  per  i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da
parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18  gennaio  1993,
n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68.