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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 agosto 1994, n. 569

Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità di esecuzione della pena accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1994
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Testo in vigore dal: 23-10-1994
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  1993,  n.  205,
recante:  "Misure  urgenti  in  materia  di discriminazione razziale,
etnica e religiosa";
  Ritenuto che, ai sensi del  comma  1-ter  dell'art.  1  del  citato
decreto-legge  26  aprile  1993,  n. 122, con decreto del Ministro di
grazia  e  giustizia  devono  essere  determinate  le  modalita'   di
svolgimento    dell'attivita'   non   retribuita   a   favore   della
collettivita' disposta ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'art.
1 del medesimo decreto-legge, quale pena accessoria per uno dei reati
previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o  per  uno
dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962;
  Visti  i  commi  1-quinquies  e  1-sexies  dell'art. 1 del medesimo
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota n. 5181-12/5-2 UL del 4 agosto 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Attivita' non retribuita a favore della collettivita'
  1.  L'attivita'  non retribuita a favore della collettivita' di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  giugno 1993, n. 205, puo' avere per
oggetto:
    a) opere di restauro e manutenzione di beni  immobili,  anche  se
appartenenti  a  privati,  danneggiati con scritte, emblemi o simboli
propri o  usuali  delle  organizzazioni,  associazioni,  movimenti  o
gruppi  di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n.
654;
    b) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza
sociale o volontariato operanti, in  particolare,  nei  confronti  di
tossicodipendenti,  persone affette da infezione da HIV, portatori di
handicaps, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
    c) prestazioni di lavoro  per  finalita'  di  protezione  civile,
anche  mediante  soccorso  alla  popolazione  in  caso  di  calamita'
naturali, di  tutela  del  patrimonio  ambientale  e  culturale,  ivi
compresa  la  collaborazione  ad  opere  di  prevenzione  incendi, di
salvaguardia del patrimonio boschivo e  forestale  o  di  particolari
produzioni  agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia
di musei, gallerie o pinacoteche;
    d) l'impiego in opere di tutela della flora e della  fauna  e  di
prevenzione del randagismo degli animali;
    e)  la  manutenzione  e il decoro di ospedali e case di cura o di
beni del demanio e del patrimonio  pubblico  ivi  compresi  giardini,
ville  e  parchi,  con  esclusione di immobili utilizzati dalle Forze
armate o dalle Forze di polizia.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 1 del D.L. n. 122/1993 e' cosi' formulato:
             "Art. 1 ( Discriminazione, odio o  violenza  per  motivi
          razziali,  etnici,  nazionali  o  religiosi). - 1. L'art. 3
          della legge 13 ottobre 1975,  n.  654,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Art.  3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
          reato, anche ai  fini  dell'attuazione  della  disposizione
          dell'art. 4 della convenzione, e' punito:
               a)  con  la reclusione sino a tre anni chi diffonde in
          qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o  sull'odio
          razziale  o  etnico,  ovvero incita a commettere o commette
          atti  di  discriminazione  per  motivi  razziali,   etnici,
          nazionali o religiosi;
               b)  con  la  reclusione  da sei a quattro anni chi, in
          qualsiasi modo, incita a commettere o commette  violenza  o
          atti  di  provocazione  alla  violenza per motivi razziali,
          etnici, nazionali o religiosi;
             2. ( Soppresso dalla legge di conversione).
              3.  E'  vietata  ogni   organizzazione,   associazione,
          movimento  o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento
          alla discriminazione o alla violenza per  motivi  razziali,
          etnici,   nazionali  o  religiosi.  Chi  partecipa  a  tali
          organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o  presta
          assistenza  alla  loro  attivita',  e'  punito, per il solo
          fatto  della  partecipazione  o  dell'assistenza,  con   la
          reclusione   da   sei  mesi  a  quattro  anni.  Coloro  che
          promuovono o dirigono  tali  organizzazioni,  associazioni,
          movimenti  o  gruppi  sono  puniti,  per  cio' solo, con la
          reclusione da uno a sei anni.'.
             1-bis. Con la sentenza di condanna  per  uno  dei  reati
          previsti  dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654',
          o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n.
          962, il tribunale puo' altresi' disporre una o  piu'  delle
          seguenti sanzioni accessorie:
               a)  obbligo  di prestare un'attivita' non retribuita a
          favore della  collettivita'  per  finalita'  sociali  o  di
          pubblica  utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi
          del comma 1-ter;
               b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o  in
          altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di
          non  uscirne  prima di altra ora prefissata, per un periodo
          non superiore ad un anno;
               c)  sospensione della patente di guida, del passaporto
          e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per
          un periodo non superiore ad un  anno,  nonche'  divieto  di
          detenzione di armi proprie di ogni genere;
               d)  divieto  di  partecipare,  in  qualsiasi forma, ad
          attivita'  di  propaganda  elettorale   per   le   elezioni
          politiche  o  amministrative  successive  alla  condanna, e
          comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
             1-ter. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro di  grazia  e  giustizia  determina,  con  proprio
          decreto,  le  modalita'  di  svolgimento dell'attivita' non
          retribuita a favore della collettivita'  di  cui  al  comma
          1-bis, lettera a).
             1-quater.  L'attivita'  non  retribuita  a  favore della
          collettivita',  da  svolgersi  al  termine  dell'espiazione
          della  pena  detentiva  per  un  periodo  massimo di dodici
          settimane,  deve  essere  determinata   dal   giudice   con
          modalita'  tali da non pregiudicare le esigenze lavorative,
          di studio o di reinserimento sociale del condannato.
             1-quinquies. Possono costituire  oggetto  dell'attivita'
          non retribuita a favore della collettivita': la prestazione
          di  attivita'  lavorativa  per opere di bonifica e restauro
          degli edifici danneggiati con scritte,  emblemi  o  simboli
          propri   o   usuali   delle  organizzazioni,  associazioni,
          movimenti o gruppi di cui al  comma  3  dell'art.  3  della
          legge  13  ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a
          favore  di  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e   di
          volontariato,  quali  quelle  operanti  nei confronti delle
          persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli  anziani
          o  degli  extracomunitari;  la  prestazione  di  lavoro per
          finalita' di protezione civile, di  tutela  del  patrimonio
          ambientale  e  culturale,  e  per altre finalita' pubbliche
          individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
             1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a
          favore di strutture pubbliche o di enti  ed  organizzazioni
          privati".
             -  La  legge  n.  654/1/975 sopracitata ratifica e rende
          esecutiva   in   Italia   la   convenzione   internazionale
          sull'eliminazione  di  tutte  le  forme  di discriminazione
          razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.  Si
          trascrive la traduzione non ufficiale del testo dell'art. 4
          della predetta convenzione:
             "Art.   4.   -  Gli  Stati  contraenti  condannano  ogni
          propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri  a  concetti
          ed  a teorie basate sulla superiorita' di una razza o di un
          gruppo di individui di un certo  colore,  o  di  una  certa
          origine  etnica,  o  che  pretendano  di  giustificare o di
          incoraggiare  ogni  forma  di  odio  e  di  discriminazione
          razziale,  e si impegnano ad adottare immediatamente misure
          efficaci  per  eliminare  ogni  incitamento  ad  una   tale
          discriminazione   od  ogni  atto  descriminatorio,  tenendo
          conto,  a  tale  scopo,  dei   principi   formulati   nella
          Dichiarazione   universale  dei  diritti  dell'uomo  e  dei
          diritti chiaramente enunciati nell'art.  5  della  presente
          Convenzione, ed in particolare:
               a)  a  dichiarare  crimini  punibili dalla legge, ogni
          diffusione di idee basate sulla  superiorita'  o  sull'odio
          razziale,  ogni  incitamento alla discriminazione razziale,
          nonche'  ogni  atto  di  violenza,  od   incitamento   alla
          discriminazione razziale, nonche' ogni atto di violenza, od
          incitamento  a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo
          di individui di colore diverso o di diversa origine etnica,
          come  ogni  aiuto  apportato  ad   attivita'   razzistiche,
          compreso il loro finanziamento;
               b)   a   dichiarare   illegali   ed   a   vietare   le
          organizzazioni e le attivita' di propaganda organizzate  ed
          ogni  altro  tipo  di  attivita' di propaganda che incitino
          alla discriminazione razziale, e che l'incoraggino, nonche'
          a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a
          tali organizzazioni od a tali attivita';
               c) a non permettere ne' alle pubbliche autorita',  ne'
          alle    pubbliche    istituzioni,   nazionali   o   locali,
          l'incitamento  o  l'incoraggiamento  alla   discriminazione
          razziale".
             La  legge  n.  962/1967 soprarichiamata reca norme sulla
          prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio.
             - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975, come
          sostituito dell'art. 1 del D.L. n. 122/1993 di  cui  sopra,
          si veda la precedente nota.
             -  La  legge  n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e
          sulla repressione del delitto di genocidio.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 122/1993 si  veda
          in nota alle premesse.
             - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975, come
          sostituito  dall'art.  1  del  D.L. n. 122/1993, si veda la
          prima nota alle premesse.