stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1994, n. 417

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/1994)
nascondi
Testo in vigore dal: 30-6-1994
al: 29-8-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
interventi  finalizzati  a   razionalizzare   l'indebitamento   delle
societa' per azioni interamente possedute dallo Stato,  nel  rispetto
delle intese raggiunte con la Comunita' europea, nonche'  di  emanare
disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e  della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Al  solo   fine   della   riduzione   progressiva   del   costo
dell'indebitamento  contratto,  fino  al  31  dicembre  1993,   dalle
societa' interamente possedute  dallo  Stato,  la  Cassa  depositi  e
prestiti e' autorizzata a concedere alle  stesse  societa'  mutui  in
obbligazioni emesse dalla predetta Cassa,  con  godimento  1  gennaio
1994, assistite dalla  garanzia  dello  Stato  per  il  rimborso  del
capitale e il pagamento degli interessi. 
  2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle societa'
ivi contemplate, in sostituzione di debiti  gia'  esistenti,  per  le
finalita' di cui allo stesso comma 1, secondo modalita' stabilite dal
Ministro del tesoro. 
  3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di  10
mila miliardi e  tenendo  conto  della  onerosita'  delle  situazioni
debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la  tipologia
degli strumenti finanziari da utilizzare e le  loro  caratteristiche,
inclusa la scadenza.