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DECRETO-LEGGE 27 giugno 1994, n. 409

Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/06/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/1994)
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Testo in vigore dal: 27-6-1994
al: 26-8-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  porre  in
liquidazione l'Ente nazionale per la cellulosa e  per  la  carta,  al
fine  di avviare la riforma dell'intero settore, salvaguardando nella
massima misura possibile i livelli occupazionali  dell'Ente  e  delle
societa' controllate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. L'Ente nazionale  per  la  cellulosa  e  per  la  carta  (ENCC),
costituito   con   legge  13  giugno  1935,  n.  1453,  e'  posto  in
liquidazione e cessa la sua attivita', salvo la gestione  a  stralcio
dei  residui  attivi  e  passivi,  a partire dal giorno successivo al
completamento  dell'esecuzione  del  piano  di  liquidazione  di  cui
all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.
  2.  Entro  quindici  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  che  ne  determina  le funzioni ed i
poteri necessari  per  la  redazione  e  l'attuazione  del  piano  di
liquidazione  di  cui  all'articolo  2,  sono  nominati  uno  o  piu'
liquidatori per l'ENCC e per le societa' controllate.
  3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta del  commissario  liquidatore,  puo'  disporre  con  proprii
decreti  la liquidazione coatta amministrativa di una o piu' societa'
controllate dall'ENCC, a norma del titolo  V  del  regio  decreto  16
marzo   1942,   n.  267.  Il  provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.