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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 1994, n. 379

Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/7/1994
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Testo in vigore dal: 2-7-1994
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti  per
i volontari del soccorso alpino e speleologico;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2  che prevede l'emanazione di un
regolamento   attuativo   recante   disposizioni    sull'accertamento
dell'avvenuto  impiego  e  dell'astensione  dal lavoro dei volontari,
sulle caratteristiche di tale  impiego,  nonche'  sulle  modalita'  e
termini  per  le  richieste  di  rimborso  della  retribuzione  e  di
corresponsione dell'indennita':
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 2483-III/4 del 21 febbraio 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Disposizioni relative all'impiego dei volontari
  1. Costituisce operazione  di  soccorso  alpino  e  speleologico  e
relativa  esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico
o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o  di  chi
versi  in  stato di pericolo, nonche' al recupero dei caduti, ed ogni
corrispondente attivita' di  addestramento  organizzata  a  carattere
nazionale o regionale.
  2. La dichiarazione relativa all'avvenuto impiego dei volontari del
Corpo  nazionale  del  soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione, ai fini di cui
al comma 1, e' rilasciata dal sindaco del comune  ove  le  operazioni
medesime  sono  state espletate, o da un suo delegato, oppure in caso
di  comuni  contigui,  dai  sindaci   dei   comuni   territorialmente
competenti, o dai loro delegati.
  3.  Ai fini di cui al comma 2, i capi stazione o i capi squadra del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite
il delegato di zona, alla predetta autorita' amministrativa locale il
contingente nominativo  e  numerico  dei  volontari  impiegati  nelle
operazioni di soccorso o di esercitazione, con l'indicazione dell'ora
di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.
  4.  Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve
essere compreso il tempo necessario  per  la  ripresa  dell'attivita'
lavorativa.
  5.  Il  Corpo  nazionale  soccorso  alpino e speleologico - Sezione
particolare del Club  alpino  italiano,  trasmette  annualmente  agli
uffici  provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione ed agli
istituti previdenziali interessati, i nominativi  dei  volontari  del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge   n.   162/1992
          (Provvedimenti  per  i  volontari  del  Corpo nazionale del
          soccorso alpino e speleologico e per  l'agevolazione  delle
          relative operazioni di soccorso) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  1.  Il  regolamento per l'attuazione della
          presente legge e' emanato, entro tre mesi dalla data  della
          sua  entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 4,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400.  Il  regolamento,  in
          particolare, detta norme:
               a)   per   l'accertamento  dell'avvenuto  impiego  dei
          volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni:
               b)  sulle  caratteristiche  che  tale   impiego   deve
          assumere    per    dare   diritto   alla   retribuzione   o
          all'indennita':
               c) per  l'accertamento  dell'avvenuta  astensione  dal
          lavoro:
               d)  sulle  modalita'  e  i termini per le richieste di
          rimborso, nonche'  per  la  liquidazione  delle  indennita'
          spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura
          pari  alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori
          dipendenti del settore industria".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.