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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 marzo 1994, n. 311

Regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonara a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/06/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1994)
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Testo in vigore dal: 8-6-1994
al: 12-6-1994
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                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Vista  la  legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli
398  e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione
ed  alla  eliminazione  dei  disturbi  alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio 1983, con il quale e'
stato   approvato   il   piano   nazionale   di   ripartizione  delle
radiofrequenze,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
  Visto   il   regolamento   delle  radiocomunicazioni  annesso  alla
convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi
il 6 novembre 1982 e ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;
  Vista  la  legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del
sistema radiotelevisivo e privato";
  Visto  il  regolamento  di attuazione della legge 6 agosto 1990, n.
223,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255;
  Visto  il  decreto  legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 "Attuazione
della  direttiva  89/336/CEE  del  Consiglio  del  3  maggio 1989, in
materia  di  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri
relative   alla  compatibilita'  elettromagnetica,  modificata  dalla
direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992";
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio superiore tecnico delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
  Visto  il  parere  espresso  dal consiglio di amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
GM/79641/4z219/DL/Pon del 19 gennaio 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto delle regole
  1.  Le presenti regole tecniche stabiliscono le prescrizioni minime
cui  debbono  soddisfare  i trasmettitori di radiodiffusione sonora a
modulazione  di ampiezza, i trasmettitori di radiodiffusione sonora a
modulazione  di  frequenza  ed  i  trasmettitori  di  radiodiffusione
televisiva per il rilascio dell'omologazione.