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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444 (in G.U. 16/07/1994, n.165)-
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/2002)
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Testo in vigore dal: 17-7-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  disciplinare,
con   principi   generali   uniformi,   la   proroga   degli   organi
amministrativi temporanei oltre la  scadenza  per  ciascuno  di  essi
prevista, nonche' le conseguenze delle  omesse  ricostituzioni  degli
organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalita',
il   buon    andamento    e    l'imparzialita'    dell'organizzazione
amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione;  principi
cui, allo stato, non corrispondono le molteplici,  prolungate  e  non
piu' sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                        Ambito di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica agli  organi  di  amministrazione
attiva, consultiva e  di  controllo  ((  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici,   nonche'   delle   persone   giuridiche    a    prevalente
partecipazione pubblica )), quando alla nomina dei componenti di tali
organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto  gli  organi
rappresentativi delle regioni, delle province,  dei  comuni  e  delle
comunita'  montane  e  gli  organi  che  hanno   comunque   rilevanza
costituzionale. 
  3. Sono altresi' esclusi gli organi  per  i  quali  la  nomina  dei
componenti e' di competenza parlamentare.