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DECRETO-LEGGE 29 aprile 1994, n. 260

Disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1994
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413 (in G.U. 29/06/1994, n.150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/1995)
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Testo in vigore dal: 1-5-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni tributarie;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle  poste  e delle
telecomunicazioni e per gli affari sociali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2  febbraio  1990,  n.  18,
modificato  dall'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  giugno
1990, n. 165, il capoverso e' sostituito dal seguente:
  "Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo
di  imposta  1986,  la riscossione delle imposte di cui al precedente
comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che
sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine
indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate
dei ruoli devono essere stabilite evitando  che,  nei  confronti  dei
contribuenti  indicati  nel  comma  precedente,  quelle  relative  al
periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo
di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre  del  periodo  di
imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta
1985.  La  riscossione dei carichi dovra' avvenire senza soluzione di
continuita' in modo che la scadenza della prima  rata  del  ruolo  da
emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata
del ruolo precedentemente emesso.".